La Cassazione, con l’ordinanza n. 26734 del 15 ottobre 2024, ha affermato che, nella liquidazione delle spese processuali, non è possibile scendere al di sotto dei minimi della tariffa, che hanno carattere inderogabile.
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Con questa decisione la Cassazione si è spinta oltre ed ha precisato che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ha aggiunto che il relativo onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite. Infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unico e globale, atteso che, in base al disposto dell’art. 336 del c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 26734 del 2024