Cassaz. Civ., Ordinanza n. 16869/2024: “il provvedimento con cui è aumentata la classe catastale dell’unità immobiliare, per essere legittimo deve essere fondato sia sulle caratteristiche dell’immobile che sulla sua posizione all’interno della microzona comunale.”

La Cassazione, con l’ordinanza n 16869 del 19 giugno 2024, ha confermato che il provvedimento, con cui è aumentata la classe catastale  dell’unità immobiliare, per essere legittimo deve essere fondato sia sulle caratteristiche dell’immobile che sulla sua posizione all’interno della microzona comunale.
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In buona sostanza la Suprema Corte ha osservato che per un atto di tale portata, non è  sufficiente, a fondare l’accertamento, il solo raffronto e la sola comparazione tra i valori che ne scaturiscono .
È infatti anche necessario che lo stesso dia conto, in sede di motivazione, della posizione e delle caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare. Detti  requisiti, pertanto, assumono una specifica rilevanza.
Peraltro, la decisione della Cassazione, fa anche riferimento alla sentenza n. 249 / 2017 della Corte costituzionale che ha affermato come l’obbligo motivazionale deve essere “assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizioni di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento “.
          Avv. Salvatore Torchia
SScarical’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 16869 del 2024

“Un signor avvocato, semplice e garbato”: breve ricordo dell’Avv. Ausilio Abramo Patanè a cura dell’Avv. Franco Barbagallo.

La notizia che ho appreso la mattina di sabato 5 Ottobre sulla prematura scomparsa dal carissimo collega Avv. Ausilio Abramo Patané mi ha intristito profondamente.

Se mal non ricordo l’ho conosciuto nei primi anni ’80 quando egli frequentava un avviato studio notarile di Acireale e collaborava in modo essenziale con il medesimo.

Sebbene tra noi sussistesse una differenza di età (io sono notevolmente più vecchio) si creò immediatamente un ottimo e leale rapporto di amicizia e di stima, che si è poi protratto, negli anni, quando Egli cominciò a frequentare le aule giudiziarie, esercitando la professione di avvocato.

Professione alla quale si è dedicato, con passione, preparazione, senso del dovere e rettitudine nei confronti dei clienti, lealtà e correttezza e garbo con i colleghi ed i magistrati..

Lo contraddistinguevano anche altre qualità innate tra le quali: la semplicità.

Semplicità ad affrontare le varie questioni in modo realistico senza drammatizzare, ma con l’intento di definirle, per la maggior parte, in via conciliativa..

Non contrapponeva, aprioristicamente, come purtroppo spesso avviene nella nostra professione, una posizione ostile all’altra tesi e creare così un problema irrisolvibile.

Non applicava, quindi, quel detto (“ufficio complicazioni affari semplici”).

Ciò perché era anche dotato di un simpatico e spontaneo umorismo cioè di quella capacità di cogliere e rappresentare gli aspetti più curiosi e divertenti di una realtà difficile .

E’ stato il terzo Presidente dell’Associazione Forense Acese, subentrando al sottoscritto ed alla quale associazione è stato sempre molto legato, apportandovi, con classe ed impegno, il Suo contributo.

E’ stato, infatti un punto di collegamento tra la generazione che lo precedeva (la mia) e quella più giovane alla sua.

Un esempio, quindi, da imitare.

La sua semplicità mi impone a non dilungarmi ulteriormente sulle sue qualità professionali, morali ed affettive per la famiglia.

Intendo, però evidenziare un mio ricordo personale a conferma del suo modo di fare; nel corso della sua presidenza, l’A.F.A. fu promotrice di una “goliardica scampagnata” a Pisano, in una casa di mia proprietà.

Si presentò assieme all’Avv. Pippo Testa che,in quella occasione ha svolto le funzioni di chef, con un bel cappello in testa; cappello peraltro che era solito portare. Quando andò via alla fine della “scampagnata” dimenticò il cappello.

Mi premurai a telefonargli dichiarandomi pronto a restituirglielo immediatamente.

Mi rispose simpaticamente: tienilo te lo regalo e così in occasione delle tua annuale villeggiatura lo utilizzerai e ti ricorderai di me.

A tutt’oggi lo sto usando ed ogni anno ripeto a mia moglie ed ai miei familiari : questo è il cappello di Abramo.

Grazie per quello che ci hai trasmesso ed un abbraccio affettuoso alla moglie Rosa ed ai figli Giuseppe e Roberta.

Franco Barbagallo

Cassazione Civ., Ordinanza n. 24204/2024: “l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro è validamente motivato se riproduce il contenuto essenziale di un atto preso come parametro di riferimento.”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24204 del 9 settembre 2024, ha stabilito che l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro è validamente motivato se riproduce il contenuto essenziale di un atto preso come parametro di riferimento.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un contribuente che chiedeva l’annullamento dell’avviso di rettifica stante che l’Ufficio non aveva allegato, al suddetto avviso, la copia dell’atto similare richiamato. Ciò in virtù dell’art. 52 del dpr n. 131 del 1986.

Tuttavia, nel caso in specie, ha ritenuto che, pur mancando l’allegazione dell’atto richiamato, l’avviso opposto ne riportava comunque il contenuto essenziale.

                               Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 24204 del 2024

Cassazione Civ., Ordinanza  n. 23570/2024: “la sentenza irrevocabile di assoluzione  (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso), riguardante gli stessi fatti oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato anche nell’ambito di quest’ultimo giudizio”

La Cassazione, con l’ordinanza  n. 23570  del 3 settembre 2024, ha stabilito che la sentenza irrevocabile di assoluzione
(perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso), riguardante gli stessi fatti oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato anche nell’ambito di quest’ultimo giudizio.
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Si tratta di una decisione storica, basata sulle modifiche del d.lgls di revisione delle sanzioni n. 87 del 2024. In pratica gli ermellini hanno fatto riferimento al nuovo art.21bis del d.lgs. n.74 del 2000,  così rubricato ” Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione “.
Alla luce di tale ius superveniens, la Cassazione, decidendo nel merito e compensando le spese per tutti i gradi del giudizio, ha annullato definitivamente gli avvisi di accertamento impugnati.
        Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 23570 del 2024

Cassazione, Ordinanza n. 22754/2024: “l’opposizione all’atto di pignoramento, che si reputa illegittimo per effetto della omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposta, è ammissibile e da proporsi dinanzi al giudice tributario”.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22754 del 13 agosto 2024, ha riconfermato che l’opposizione all’atto di pignoramento, che si reputa illegittimo per effetto della omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposta, è ammissibile e da proporsi dinanzi al giudice tributario. Infatti si tratta del primo atto con cui il contribuente ha notizia della volontà dell’ufficio di procedere alla riscossione di un credito tributario.
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Il Supremo Collegio col superiore provvedimento ha ricordato che , in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento, viziato perché non proceduto da una valida notifica della cartella di pagamento, è ammissibile e va proposto, ai sensi del d.lgs. n.546 del 1992, del d.p.r. n.602 del 1973 e dell’art. 617 c.p.c., davanti al giudice tributario.
Trattasi, infatti, del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione  di un credito tributario.
La Cassazione ha aggiunto che, in questo caso, poiché si tratta di un atto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., rientra nell’ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell’art.19 del d.lgs. n.546 del1992.
                    Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 22754 del 2024