Cassazione Civ., Ordinanza n. 26734/2024: “nella liquidazione delle spese processuali, non è possibile scendere al di sotto dei minimi della tariffa, che hanno carattere inderogabile.”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 26734 del 15 ottobre 2024, ha affermato che, nella liquidazione delle spese processuali, non è possibile scendere al di sotto dei minimi della tariffa, che hanno carattere inderogabile.

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Con questa decisione la Cassazione si è spinta oltre ed ha precisato che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ha  aggiunto che il relativo onere va  attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite. Infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unico e globale, atteso  che, in base al disposto dell’art. 336 del c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

Avv. Salvatore Torchia

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Cassazione, Ordinanza n. 24329/2024: “la notifica è inesistente e non produttiva di effetti qualora sia stata effettuata in un luogo diverso da quello previsto dalla legge o l’atto sia stato consegnato ad una persona non abilitata a riceverlo.” 

La Cassazione, con l’ordinanza n.24329 del 10 settembre 2024, ha stabilito che la notifica è inesistente e non produttiva di effetti qualora sia stata effettuata in un luogo diverso da quello previsto dalla legge o l’atto sia stato consegnato ad una persona non abilitata a riceverlo.
La notifica inesistente non è insanabile.
È invece sanabile, per raggiungimento dello scopo,,la notifica nulla. Questa si perfeziona se il  destinatario contesta l’atto, in quanto ciò costituisce la prova che ne ha avuto effettiva conoscenza.
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Si tratta di una posizione netta degli ermellini sull’insanabilità delle notifiche inesistenti, anche se in passato, per la verità, avevano assunto una posizione diversa.
Peraltro non è, come dice qualcuno, un cambiamento di opinione ma, semplicemente e correttamente, un’interpretazione  in linea con quanto stabilito dal legislatore con la recente riforma fiscale, con la quale è stata data attuazione ai principi contenuti nella legge delega n. 111 del 2023.
In particolare con le modifiche apportate dal decreto delegato n. 219 del 2023 allo Statuto dei diritti del contribuente.
Nello specifico l’art. 1del suddetto decreto ha espressamente sancito che la notifica irregolare degli atti tributari è sanabile, per raggiungimento dello scopo, se il contribuente propone ricorso.  E ciò mi pare evidente stante che, facendo ricorso, implicitamente si ammette di aver comunque ricevuto l’atto.
Non è mai sanabile, invece, la notifica inesistente. Ma questa si potrà eccepire con successive opposizioni e non con ricorso all’atto che si assume notificato non correttamente.
         Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 24329 del 2024

Cassazione, Sent.  n. 26061/2024: “il pagamento del compenso al mediatore immobiliare è connesso alla conclusione dell’affare tra le parti. Di conseguenza la provvigione non è dovuta  se il promissario acquirente ci ripensa e non compra la casa.”

La Cassazione, con la sentenza  n. 26061 del 4 ottobre 2024, ha chiarito che il pagamento del compenso al mediatore immobiliare è strettamente connesso alla conclusione dell’affare tra le parti.
Di conseguenza la provvigione non è dovuta  se il promissario acquirente ci ripensa e non compra la casa. E questo anche se il promittente venditore ha accettato la proposta irrevocabile di acquisto.
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In pratica la suprema Corte ha censurato la decisione di una Corte d’appello che non aveva preso in  considerazione la natura inderogabile dell’art. 1755 del c.c.
Infatti si tratta di una norma di ordine pubblico economico che fa sorgere il diritto alla provvigione soltanto quando si conclude l’affare. E l’affare si conclude solo quando si realizza il trasferimento del bene, volontariamente oppure coattivamente, dopo aver espletato l’azione di cui all’art.2932 c.c. con la quale si ottiene l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.
In buona sostanza la Cassazione ha ritenuto vessatoria la clausola con la quale si stabilisce che la provvigione per l’agenzia è dovuta in una fase anteriore alla conclusione dell’affare cioè al momento in cui è accettata la proposta irrevocabile di acquisto.
       Avv. Salvatore Torchia 
Scarica la Sentenza in pdf: Cass. Civ. Sent. n. 26061del 2024

Evento formativo sulla “Mediazione Familiare” patrocinato dal Comune di Acireale ed organizzato dall’A.F.A. con la coorganizzazione dell’A.G.A., dell’A.F.M. e dell’A.F.B.

Cassaz. Civ., Ordinanza n. 16869/2024: “il provvedimento con cui è aumentata la classe catastale dell’unità immobiliare, per essere legittimo deve essere fondato sia sulle caratteristiche dell’immobile che sulla sua posizione all’interno della microzona comunale.”

La Cassazione, con l’ordinanza n 16869 del 19 giugno 2024, ha confermato che il provvedimento, con cui è aumentata la classe catastale  dell’unità immobiliare, per essere legittimo deve essere fondato sia sulle caratteristiche dell’immobile che sulla sua posizione all’interno della microzona comunale.
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In buona sostanza la Suprema Corte ha osservato che per un atto di tale portata, non è  sufficiente, a fondare l’accertamento, il solo raffronto e la sola comparazione tra i valori che ne scaturiscono .
È infatti anche necessario che lo stesso dia conto, in sede di motivazione, della posizione e delle caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare. Detti  requisiti, pertanto, assumono una specifica rilevanza.
Peraltro, la decisione della Cassazione, fa anche riferimento alla sentenza n. 249 / 2017 della Corte costituzionale che ha affermato come l’obbligo motivazionale deve essere “assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizioni di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento “.
          Avv. Salvatore Torchia
SScarical’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 16869 del 2024