Cass. Civ., Ordinanza n. 27522/2024: “la delega per la firma di un avviso è valida anche senza il nome del delegato. E’ sufficiente la sua qualifica e senza indicazione della durata. Inoltre, sono ammessi anche gli ordini di servizio.”
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27522 del 23 ottobre 2024, ha stabilito che la delega per la firma di un avviso è valida anche senza il nome del delegato, è sufficiente la sua qualifica e senza indicazione della durata. Inoltre, sono ammessi anche gli ordini di servizio.
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La Suprema Corte, con la superiore decisione, ha ribadito il suo orientamento che attribuisce , alle disposizioni di cui all’art. n. 42 del dpr n. 600 del 1973, una funzione solo amministrativa cioè priva di intese di controllo e supervisione. In sostanza, con la sottoscrizione di un avviso di accertamento o di un altro atto, viene delegata solo la firma e non la funzione . In altre parole si tratta di un semplice decentramento burocratico ,senza rilevanza esterna , che circoscrive l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante.
Avv. Salvatore Torchia
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Cass. Civ., Ordinanza n. 25196/2024: “l’emissione della sentenza del giudice tributario assorbe anche ogni questione relativa alla fase cautelare di sospensione dell’atto.’
Cass. Pen., Sent. n. 35362/2024: “è legittimo il sequestro preventivo, disposto ex d.lgs. n. 231 nei confronti di una società, relativo all’illecito amministrativo derivante dal reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita, anche se le somme sono servite per pagare il Fisco.”
Cassazione Civ., Ordinanza n. 26734/2024: “nella liquidazione delle spese processuali, non è possibile scendere al di sotto dei minimi della tariffa, che hanno carattere inderogabile.”
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26734 del 15 ottobre 2024, ha affermato che, nella liquidazione delle spese processuali, non è possibile scendere al di sotto dei minimi della tariffa, che hanno carattere inderogabile.
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Con questa decisione la Cassazione si è spinta oltre ed ha precisato che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ha aggiunto che il relativo onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite. Infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unico e globale, atteso che, in base al disposto dell’art. 336 del c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Avv. Salvatore Torchia
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