Nuovo evento formativo previsto per il 22 novembre 2024. Il convegno è coorganizzato dall’A.F.A., dall’U.D.E.P.E. di Catania e dal C.S.V. Etneo, col patrocinato dal Comune di Acireale e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania sulle misure alternative alla detenzione.

Cass. Civ., Ordinanza n. 27522/2024: “la delega per la firma di un avviso è valida anche senza il nome del delegato. E’ sufficiente la sua qualifica e senza indicazione della durata. Inoltre, sono ammessi anche gli ordini di servizio.”

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27522 del 23 ottobre 2024, ha stabilito che la delega per la firma di un avviso è valida anche senza il nome del delegato, è sufficiente la sua qualifica e senza indicazione della durata. Inoltre, sono ammessi anche gli ordini di servizio.

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La Suprema Corte, con la superiore decisione, ha ribadito il suo orientamento che attribuisce , alle disposizioni di cui all’art. n. 42 del dpr n. 600 del 1973, una funzione solo amministrativa cioè priva di intese di controllo e supervisione. In sostanza, con la sottoscrizione di un avviso di accertamento o di un altro atto, viene delegata solo la firma e non la funzione . In altre parole si tratta di un semplice decentramento burocratico ,senza  rilevanza esterna , che circoscrive l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante.

  Avv. Salvatore Torchia 

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 27522 del 2024

Cass. Civ., Ordinanza n. 25196/2024: “l’emissione della sentenza del giudice tributario assorbe anche ogni questione relativa alla fase cautelare di sospensione dell’atto.’

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25196 del 19 settembre 2024, ha chiarito che l’emissione della sentenza del giudice tributario assorbe anche ogni questione relativa alla fase cautelare di sospensione dell’atto. Pertanto, non viola alcun canone di legge, il giudice che emetta sentenza direttamente sul merito senza disporre, preventivamente, sulla sospensione.

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In buona sostanza la Suprema Corte, con questa decisione, ha ribadito la sua giurisprudenza costante nel senso che il giudice può decidere il merito della causa senza prima  pronunciarsi sull’istanza di sospensione . E ciò non costituisce violazione del diritto di difesa.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 25196 del 2024


Cass. Pen., Sent. n. 35362/2024: “è legittimo il sequestro preventivo, disposto ex d.lgs. n. 231 nei confronti di una società, relativo all’illecito amministrativo derivante dal reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita, anche se le somme sono servite per pagare il Fisco.”

La Cassazione, con la sentenza n. 35362 del 20 settembre 2024, ha stabilito che è legittimo il sequestro preventivo, disposto ex d.lgs. n. 231 nei confronti di una società, relativo all’illecito amministrativo derivante dal reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita, anche se le somme sono servite per pagare il Fisco.

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La Suprema Corte ha in pratica chiarito che la disponibiità delle somme, conseguita dalla società attraverso la condotta di reato realizzata dal legale rappresentante, aveva  incrementato il patrimonio della società, la quale, attraverso quella operazione, aveva adempiuto alle obbligazioni tributarie. Possibilità che, in difetto dell’erogazione dii quelle somme, non si sarebbe potuta realizzare.

Avv. Salvatore Torchia 

Scarica la Sentenza in PDF: Cass. Pen. Sent. n.35362/2024

 






Cassazione Civ., Ordinanza n. 26734/2024: “nella liquidazione delle spese processuali, non è possibile scendere al di sotto dei minimi della tariffa, che hanno carattere inderogabile.”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 26734 del 15 ottobre 2024, ha affermato che, nella liquidazione delle spese processuali, non è possibile scendere al di sotto dei minimi della tariffa, che hanno carattere inderogabile.

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Con questa decisione la Cassazione si è spinta oltre ed ha precisato che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ha  aggiunto che il relativo onere va  attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite. Infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unico e globale, atteso  che, in base al disposto dell’art. 336 del c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 26734 del 2024