Cassaz. Penale, Sentenza n. 41238/2024: “l’imprenditore, in crisi di liquidità e che non riesce a versare le imposte, può, a certe condizioni, sfuggire alla sanzione penale.”

La Cassazione, con sentenza n. 41238 del giorno 11 novembre 2024, ha stabilito che l’imprenditore, in crisi di liquidità e che non riesce a versare le imposte, può, a certe condizioni, sfuggire alla sanzione penale.

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In buona sostanza si tratta di un cambio di orientamento della giurisprudenza in applicazione della norma di favore introdotta col decreto legislativo n. 87 del 2024 attuativo della riforma fiscale. Invero il tema della crisi di liquidità e dei conseguenti omessi versamenti è da sempre molto dibattuto da dottrina e giurisprudenza perchè sono parecchie le imprese che, a causa di una temporanea crisi, non riescono a versare le imposte regolarmente denunciate. E la sanzione penale è da sempre uno spauracchio per i responsabili aziendali. Peraltro, anche in passato, il legislatore, nel 2000, aveva in effetti avuto l’intenzione di sanzionare soltanto le condotte più gravi, cioè quelle connotate da dolo e fraudolenza. Poi, alla luce dei numerosi omessi versamenti, aveva fatto marcia indietro. Ora, nel nuovo assetto, si è tornati all’approccio più favorevole. Infatti il decreto ora in vigore prevede per i reati di omesso versamento, oltre alla non punibilità per crisi di liquidità, l’esclusione della sanzione penale per chi inizia e rispetta il percorso di pagamento rateale , spostando inoltre al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi il momento di consumazione del reato.

 Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cassaz. Penale Sentenza n. 41238 del 2024

Cassaz. Civ., Ordinanza n. 28618/2024: “nel caso in cui gli atti tributari vengano notificati ad un contribuente temporaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata ordinaria, l’ente impositore è tenuto, in caso di compiuta giacenza, a spedire al destinatario una raccomandata informativa.”

La Cassazione, con ordinanza del 6 novembre 2024 n. 28618, ha affermato il seguente  principio: nel caso in cui gli atti tributari vengano notificati ad un contribuente temporaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata ordinaria, l’ente impositore è tenuto, in caso di compiuta giacenza, a spedire al destinatario una raccomandata informativa. Il tutto come previsto per gli atti giudiziari e per le notifiche effettuate dall’Ufficiale giudiziario o dal messo comunale.

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Normalmente, quando la notifica a mezzo posta va a buon fine, non serve alcuna relata di notifica nè va effettuata annotazione, nell’avviso di ricevimento, della persona a cui è stato consegnato il plico. Inoltre non è richiesto l’invio della raccomandata informativa al destinatario. Tuttavia, questo adempimento è necessario qualora la notifica avvenga per compiuta giacenza. Ciò per dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 28618 del 2024

Ricordando Ausilioabramo Patané. Pensiero dell’Avv. Diego Geraci

Caro Ausilio, mi rivolgo a te da buon cristiano. Tu sei oggi vicino a noi e sei lieto della presenza di tanti tuoi amici sinceri, che hanno goduto (è l’espressione corretta) della tua sincerità, del tuo garbo, della tua signorilità ed anche della tua colleganza mai arrogante o presuntuosa.

Io non voglio ricordare le tue doti di avvocato serio, attento e scrupoloso, di te porto nel mio cuore soprattutto l’ amico, il compagno discreto di stanza, di tutti i congressi forensi, la risata insieme su piccoli episodi; il dono della tua amicizia che si esprimeva in piccoli gesti (il dono rituale di una tua bottiglia di vino ad ogni vendemmia), nella condivisione persino di piccoli pensieri e riflessioni che non svelo.

Ti ho sinceramente voluto bene e sento la tua dolce mancanza soprattutto quando parlo con tutti i colleghi di Acireale di cui eri un ineludibile punto di riferimento.

Non voglio dire altro, perché la commozione mi assale e non condivido il pensiero di Platone che le parole hanno vita più lunga dei fatti. Il ricordo di te è pieno di episodi che si riassumono nell’abbraccio che ci scambiavamo ad ogni nostro incontro e che un giorno ci scambieremo ancora.

Ciao Ausilio.

Diego Geraci

Cass. Civ. Sent. N. 29253/2024 seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 all’art. 657 c.p.c., il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morositàdi azienda, o di ramo di azienda, che comprenda uno o più beni immobili.

La Cassazione, con la sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024, ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 all’art. 657 c.p.c., il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità, di cui all’art. 658 c.p.c., è applicabile anche al contratto di affitto di azienda, o di ramo di azienda, che comprenda uno o più beni immobili.

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I giudici  di merito avevano avuto delle perplessità in merito e ritenevano applicabile la procedura speciale al solo procedimento  di convalida di licenza per finita locazione e non anche alla convalida di sfratto per morosità. Ciò anche alla luce della delega concessa dal Parlamento al Governo. La Cassazione però, come detto, ha deciso di sciogliere il dubbio nel senso che, in realtà, la delega debba ritenersi pienamente e completamente attuata. secondo i  giudici di legittimità, infatti, ragioni testuali e sistematiche militano nel senso di attribuire, alla modifica normativa, l’effetto di estendere alle nuove ipotesi contrattuali , ivi incluso l’affitto di azienda, tutte le disposizioni relative al procedimento per convalida di sfratto, senza distinguere tra finita locazione e morosità.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 29253 del 2024