Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6092 del 24 febbraio 2022: la mancata consegna dei documenti, richiesti dall’ufficio finanziario, preclude la fornitura degli stessi in una fase successiva. Tuttavia l’Ufficio deve rispettare dei precisi obblighi di informazione ed assegnare dei termini appropriati.

La Suprema Corte con l'Ordinanza n. 6092 del 24 febbraio 2022 ha accolto il ricorso della società contribuente e rigettato l'eccezione di preclusione avanzata dall'ufficio in quanto lo stesso non ha potuto provare di avere osservato gli obblighi imposti a suo carico dall'art. 32 comma 4 del DPR n. 600 del 1973. Lo stesso infatti stabilisce come l'Ufficio, che in sede di ...
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Cass. Civ. Sent. n. 2735/2022: in caso di controllo automatizzato e qualora il contribuente abbia presentato una dichiarazione integrativa dei redditi, il termine di decadenza, di cui all’art. 25 del DPR n.602 del 1973, decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa. Però limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.

La Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano errato nell'affermare che il termine di decadenza, per l'amministrazione finanziaria a seguito di controllo ex art. 36bis del DPR 600/73, decorresse dall'anno di presentazione della dichiarazione originaria e non da quello della dichiarazione integrativa. Di conseguenza ha accolto il ricorso dell'Ufficio precisand...
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Cass. Civ. Ordinanza n. 587/2022: l’estratto di ruolo non è più un atto autonomamente impugnabile, tranne in determinati casi, tuttavia la non impugnabilità non è retroattiva.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi perché l'Agenzia dell'Entrate, nonostante le numerose pronunce di merito circa l'applicabilità solo per il futuro delle disposizioni innovative introdotte dall'art. 3 bis del d.l. n.146 del 2021, che ha modificato l'art.12 del dpr n.602 del 1973, ne ha ritenuto la validità retroattiva. Di conseguenza ha impugnato la decisione...
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4245 del del 10 febbraio 2022: le modifiche in aumento, apportate alle superficie tassabili ai fini Tarsu, rispetto a quelle dichiarate dai contribuenti, devono comunque essere rapportate dal comune alle planimetrie catastali, con apposita comunicazione delle variazioni da inviare al contribuente.

La decisione della Corte si riferisce al ricorso, proposto dal Comune di Frosinone, avverso la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello di un contribuente contro maggiori pretese Tarsu, oggetto di un avviso di accertamento per gli anni 2009-2010. Con tale atto veniva infatti individuata una maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata dal contr...
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