La Cassazione, con l’ordinanza n. 27481 del 23 ottobre 2024, ha ribadito che il cortile condominiale si presume parte comune. E per cortile si intende l’area  scoperta dell’edificio che serve a dare luce ed aria agli ambienti circostanti e che piò avere anche la sola funzione di consentirvi l’accesso. Salvo che non sia data prova, mediante l’esibizione del titolo contrario, che lo spazio non è di tutti.

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Nel caso in specie l’oggetto di causa era un condominio che era stato costituito con un atto di donazione. Il donante, infatti, aveva assegnato due  negozi con accesso solo dalla strada pubblica ad un figlio e le quattro unità residenziali agli altri quattro figli, ai quali aveva anche attribuito, in proprietà, per la quota di un quarto ciascuno, l’area coperta dalla tettoia collocata sul cortile comune ed adibita a posti auto. Il Tribunale aveva valorizzato il dato letterale dell’atto di donazione, dal quale si ricavava che nel lotto attribuito al primo figlio non c’era menzione della comproprietà del cortile. La Corte di appello, invece, aveva dichiarato che il cortile aveva la funzione principale di dare luce ed aria a tutti gli immobili che vi si affacciavano, indipendentemente  dal fatto che vi avessero un accesso diretto. Questo perchè  nell’atto di donazione mentre il cortile veniva definito espressamente comune aa tutti i figli solo la tettoia, che insisteva sullo stesso e frazionata in quattro part, era stata attribuita esclusivamente alle unità abitative. La Cassazione ha rigettato il ricorso implicitamente confermando la sentenza di secondo grado. In buona sostanza la Suprema Corte ha evidenziato che, al fine di escludere la presunzione di comunione pro indiviso, era necessario verificare se nel  titolo costitutivo del condominio sussistesse chiara e unica volontà di riservare esclusivamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione la proprietà del cortile. Orbene tale volontà era stata esclusa dalla sentenza impugnata .

  Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 27481 del 2024

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