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Nel caso in specie l’oggetto di causa era un condominio che era stato costituito con un atto di donazione. Il donante, infatti, aveva assegnato due negozi con accesso solo dalla strada pubblica ad un figlio e le quattro unità residenziali agli altri quattro figli, ai quali aveva anche attribuito, in proprietà, per la quota di un quarto ciascuno, l’area coperta dalla tettoia collocata sul cortile comune ed adibita a posti auto. Il Tribunale aveva valorizzato il dato letterale dell’atto di donazione, dal quale si ricavava che nel lotto attribuito al primo figlio non c’era menzione della comproprietà del cortile. La Corte di appello, invece, aveva dichiarato che il cortile aveva la funzione principale di dare luce ed aria a tutti gli immobili che vi si affacciavano, indipendentemente dal fatto che vi avessero un accesso diretto. Questo perchè nell’atto di donazione mentre il cortile veniva definito espressamente comune aa tutti i figli solo la tettoia, che insisteva sullo stesso e frazionata in quattro part, era stata attribuita esclusivamente alle unità abitative. La Cassazione ha rigettato il ricorso implicitamente confermando la sentenza di secondo grado. In buona sostanza la Suprema Corte ha evidenziato che, al fine di escludere la presunzione di comunione pro indiviso, era necessario verificare se nel titolo costitutivo del condominio sussistesse chiara e unica volontà di riservare esclusivamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione la proprietà del cortile. Orbene tale volontà era stata esclusa dalla sentenza impugnata .
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 27481 del 2024