L’avvocato che intende richiedere la formula esecutiva di un provvedimento giudiziale dovrà depositare nel relativo fascicolo informatico una istanza generica denominata “Richiesta di rilascio formula esecutiva”.
Con riguardo al pagamento telematico dei diritti di copia, come indicato nella nota n. 24494.U del 04/02/2021 DAG – D.G.A.I Ufficio I, gli Uffici giudiziari, nell’arco temporale previsto dalla art. 23 co. l del d.l. 137 del 2020 (dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 conv. con modificazione dalla legge 22 maggio 2020 n.35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 al 9-ter), convertito con modificazioni della L. 176/2020, dovranno rilasciare le copie esecutive con modalità telematica, senza richiedere il versamento dei diritti di copie previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002.
Diversamente, le richieste di copie esecutive in formato analogico dovranno essere precedute o accompagnate dal versamento dei relativi diritti di copia.
Con riguardo alle varie tipologie di procedimenti, si specifica quanto segue:
Sfratti
Ove la formula esecutiva sia apposta contestualmente all’Ordinanza di convalida ex artt. 663 e 665 c.p.c., l’avvocato, dopo aver depositato nel fascicolo informatico la relativa istanza, potrà estrarre l’originale dell’atto esecutivo telematico con le modalità già esistenti e dunque senza necessita di ulteriore apposita istanza. Negli altri casi, l’avvocato provvederà a depositare l’istanza di rilascio della copia esecutiva con allegata la copia dell’atto di intimazione di sfratto, della relata di notifica, del perfezionamento della stessa.
Decreti ingiuntivi
Nel caso in cui la richiesta di esecutività riguardi un Decreto ingiuntivo dichiarato, ab origine, provvisoriamente esecutivo dal Giudice, ex art. 642 c.p.c., l’avvocato provvederà a depositare l’istanza di rilascio di copia esecutiva.
Nel caso in cui la richiesta di esecutività riguardi un Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. dal giudice, a seguito della comunicazione del deposito del decreto di esecutorietà da parte della cancelleria, l’avvocato provvederà a depositare l’istanza di rilascio di copia esecutiva.
Nel caso di provvisoria esecuzione concessa in corso di giudizio di opposizione, l’avvocato dovrà depositare copia dell’Ordinanza di provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c., corredata dall’istanza di rilascio della formula esecutiva, con la quale specifica il numero del Decreto ingiuntivo cui si riferisce.
Nel caso di Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo a seguito di rigetto dell’opposizione e/o di estinzione del giudizio ex art 653 c.p.c., l’avvocato dovrà depositare istanza di definitiva esecutorietà, corredata da copia del ricorso originario e del Decreto ingiuntivo con la relata di notifica, da copia dell’atto di citazione in opposizione notificato, da copia della Sentenza di rigetto dell’opposizione e/o del verbale di
estinzione del giudizio.
Una volta emesso il Decreto di esecutività ex art. 653 c.p.c. da parte del Presidente del Tribunale, il cancelliere designato, verificata la regolarità dell’istanza, la completezza della documentazione posta corredo, provvederà a depositare nel fascicolo telematico l’originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall’atto e dalla formula esecutiva, dove verrà apposta la propria firma digitale.
Nel caso in cui ii Decreto ingiuntivo sia stato emesso dalle Sezioni Distaccate, essendo i relativi fascicoli cartacei, la formula esecutiva telematica non potrà essere rilasciata e l’avvocato dovrà prenotare un appuntamento in cancelleria per il rilascio in modalità cartacea.
In tutti i sopra detti casi, il cancelliere, verificata la regolarità dell’istanza, la completezza della documentazione posta a corredo, provvederà a depositare nel fascicolo telematico l’originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall’atto e dalla formula esecutiva, dove verrà apposta la propria firma digitale.
Il titolo esecutivo rilasciato in modalità digitale e le successive copie, conformi a quella rilasciata digitalmente dal cancelliere con le modalità sopra specificate, potranno essere autenticate “direttamente” dal difensore ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito nella Legge N. 114/2014, secondo la seguente formula:
a) sull’esemplare che costituirà il titolo ex art. 476 c.p.c.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ SULL’ORIGINALE
Il sottoscritto Avv. … … …., nella sua qualità di difensore di………(C.F./P.I.) residente/con sede in…….., Via … ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, comma 9 del D.L. n. 179/2012, come modificato dal DL 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento …….. emesso dal Giudice dott. …….., emesso in data …… nel procedimento R.G. n …… è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Sotto la propria responsabilità, dichiara che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex art. 476, comma 1, c.p.c.
(indicare luogo), lì (indicare data)………….. Avv.to … …..
b) Sulle ulteriori copie:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ SULLE COPIE
II sottoscritto Avv…., nella sua qualità di difensore di … (C.F./P.I.) residente/con sede in….. Via ….. ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento (indicazione del tipo di provvedimento), emesso dal Giudice…. nel procedimento n… R.G. in data… , e spedito in forma esecutiva in data…, è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.
(indicare luogo), lì (indicare data)………….. Avv.to … …..
Trattandosi di copie estratte direttamente dall’avvocato, per le ulteriori copie, non è dovuto il relativo diritto, cosi come previsto dall’art. 268, comma 1 bis, del DPR 115/2002.
– L’avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra formati, potrà utilizzarle per gli adempimenti di legge senza alcun ulteriore passaggio dalla cancelleria.
– l’avvocato avrà cura di accertare che l’U.N.E.P. competente accetti la formula esecutiva digitale; al contrario non verranno rilasciate ulteriori copie esecutive del medesimo titolo in forma cartacea.
Ai sensi dell’art. 476 c.p.c. permane il divieto di spedire alla stessa parte altro titolo esecutivo, salvo nei casi e nelle modalità stabiliti dalle legge, quali la sottrazione, smarrimento o distruzione. In tali casi potrà essere richiesta altra copia tramite istanza da rivolgere al capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento o, in caso di atto stragiudiziale, al Presidente del Tribunale nel cui circondario si è formato l’atto.
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