Cassazione Civile, Ordinanza n. 26688 del 18 settembre 2023: “all’avvocato che si difende da sé, nella controversia sul proprio compenso, il giudice deve liquidare onorari e diritti previsti dai parametri professionali.”

La controversia era sorta perché un legale aveva chiesto al Tribunale dei minori  la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta a favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio. Liquidazione che non era stata fatta.
In seguito al giudizio di opposizione, il Presidente dell’ufficio giudiziario aveva accolto interamente la pretesa, ma nulla aveva statuito sulle spese di giudizio.
Da qui la censura che denunciava l’omessa pronuncia sulle spese di lite.
La Suprema Corte, pertanto, con l’Ordinanza n. 26688 del 18 settembre 2023, ha accolto la pretesa dell’avvocato liquidando lei stessa le spese, perché non servivano altri accertamenti in fatto.
Ha osservato che l’avvocato esercita personalmente la difesa nel procedimento per il compenso sul gratuito patrocinio, come consentito dal testo unico sulle spese di giustizia.  La circostanza  non esonera il giudice del merito dal liquidare le spettanze.
Peraltro, la Corte chiarisce come il mancato regolamento da parte del giudice, che avrebbe dovuto provvedere in sentenza, o in un altro provvedimento che definisce  il giudizio, l’indennità dovuta per il gratuito patrocinio, integra un vizio di omessa pronuncia che può essere riparato soltanto con l’impugnazione, se il provvedimento sulle spese non risulta nemmeno in parte motiva.
 Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 26688 del 2023

Cassazione, Sentenza n. 17189 del 15 giugno 2023: “il riferimento ai dati desunti dall’Osservatorio del mercato immobiliare è idoneo a sorreggere la motivazione di un avviso di accertamento solo se quelle stime si accompagnano a ulteriori plurimi elementi.”

In tema di accertamento dei redditi di impresa con l’art. 24 della legge n.88 del 2009, con effetto retroattivo stante l’adeguamento al diritto dell’Unione Europea,  è stata eliminata la presunzione legale di corrispondenza del corrispettivo della cessione dei beni immobili al valore normale degli stessi.
In pratica l’accertamento di un maggiore reddito, derivante dalla cessione di beni immobili,  non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita e il valore del bene quale risulta dalle quotazioni Omi. Infatti le stesse non hanno più valore di presunzione legale, ma di presunzione semplice.  Tuttavia la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17189 del 15 giugno 2023, ha osservato che detta presunzione semplice può essere affiancata da altri elementi che riescono a denotare i caratteri di precisione e di gravità . E queste caratteristiche li hanno i dati delle agenzie immobiliari.
Avv. Salvatore Torchia 

La Cassazione, con decisione del 16 ottobre 2023 n. 28727, ha chiarito che è ammissibile il cumulo tra separazione e divorzio nell’ambito del procedimento  ex art. 475 bis. 51  del c.p.c. ( ricorso congiunto).

Finalmente, il cosiddetto ” divorzio immediato” all’italiana è stato sancito anche dalla Cassazione che, ponendo fine alle dispute giuridiche, con la superiore sentenza ha ammesso il ricorso presentato da una coppia con una domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 475 bis 51 del Codice di procedura civile.
Quindi, non c’è più alcun dubbio perché, sino ad ora, le decisioni non erano state omogenee.
Insomma, il divorzio immediato si può fare perché la Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi.  Di conseguenza la normativa vigente puo’ essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
In effetti, non è una novità di poco conto perché, innanzitutto, non si deve piu’ fare ricorso a due procedimenti differenti: quello di separazione prima e quello di divorzio effettivo dopo.
Il che significa che non si duplicheranno nemmeno le parcelle dei legali, i documenti da presentare ed il contributo unificato.
In pratica ci sarà un bel risparmio per i richiedenti.
Inoltre cambiano anche le attese, nel senso che non si deve aspettare sei mesi, con tutte le conseguenze del caso, per presentare il secondo ricorso.
Adesso, con un atto solo, si faranno entrambe le pratiche e, semmai, ci penseranno i giudici, e anche in maniera telematica,  ad emettere le due sentenze.  Certo sempre a distanza di sei mesi,ma in modalità quasi”automatica”.
 Avv. Salvatore Torchia 
Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 28727 del 2023