“Quando cinquant’anni addietro, da una felice intuizione dell’Avvocato Salvatore Pistorio, nacque l’Associazione Forense Acese”.

Quando cinquant’anni addietro, da una felice intuizione dell’Avvocato Salvatore Pistorio, nacque l’Associazione Forense Acese, credo che nessuno avrebbe scommesso sulla sua durata, soprattutto dopo la prematura scomparsa del suo fondatore e presidente, l’eliminazione della Pretura, della sezione distaccata dl Tribunale e della paventata soppressione dell’ Ufficio del Giudice di Pace.
Invece, chi ha preso il testimone dal mitico zio Toto’, ha avuto la forza, il coraggio e la costanza, non solo di mantenerla in vita, ma di farla diventare più prestigiosa, ammirata e, oserei dire, un tantino invidiata dalle altre associazioni di categoria.
Non vi è dubbio che il merito va dato a coloro che, a partire dal 1995, data della dipartita dell’ Avv. Pistorio, hanno retto l’Afa con passione e competenza.
Tutti, nessuno escluso, non hanno lesinato sforzi ed hanno dimostrato, con i fatti, che il loro impegno rientrava e rientra nel puro spirito di servizio.
È poi piacevole ricordare che, sin dai primi anni di vita, l’Afa, oltre ai vari incontri istituzionali, si è occupata di organizzare, nel periodo canonico, il famoso ” Ballo di Carnevale ” .
Era un’occasione di svago, ma anche di divertimento e socializzazione .
Per parecchi anni si tenne nel bellissimo Salone degli specchi dell’Albergo Maugeri, poi dismesso dalla nuova proprietà, per essere destinato prima ad agenzia dell’Istituto Bancario San Paolo e poi trasformato in tre suite dello stesso albergo.
Si trattava di un appuntamento che il Foro Catanese non voleva perdere e l’avvocato Pistorio, nei limiti del possibile, cercava di accontentare tutti, avvocati, magistrati, cancellieri, forze dell’ordine, direttori e funzionari di banca.
Gli estranei,a queste categorie,erano pochissimi ed era quasi obbligatorio, per gli uomini, indossare lo smoking.
Era una festa indimenticabile che i giorni seguenti veniva commentata nei vari Uffici giudiziari,dove non venivano fatti mancare ringraziamenti ed elogi al Foro Acese ed al suo principale organizzatore, stimato, amato e apprezzato da tutti.
Che altro dire. Chi , in quel periodo, non faceva parte dell’ avvocatura, parliamo degli anni ‘ 70 e ’80, non può rendersi per nulla conto di come i tempi siano cambiati, nella vita reale e soprattutto nella nostra professione.
Frequentare gli Uffici giudiziari e in particolare la nostra Pretura, con magistrati e personale efficiente ed alla mano, era anche un piacere.
Pochissimi colleghi avevano fretta e si intrattenevano a scambiare quattro chiacchiere anche col personale, come detto simpatico e disponibile.
Le udienze , in genere, duravano al massimo un paio d’ore e dopo, gli avvocati erano una decina oltre qualche aiutante , quasi tutti a prendere il caffè al bar Valentino, in Piazza Garibaldi, o da Roney all’angolo di via Mancini, evidentemente semore offerto dall’avvocato Pistorio che destinava, almeno un quinto dei suoi guadagni, a questo scopo. Certo non solo caffè, ma pranzi, cene, regalini, incontri vari. Aveva il culto dell’amicizia ed odiava stare da solo.
Ma, tornando a parlare della nascita dell’ Associazione forenze acese, va evidenziato che il buon Toto’ tenne in considerazione la parità di genere.
Infatti, tra i soci fondatori, chiamò anche una donna: Tatiana Cocuzza. Se poi si considera che, nel 1973, le acesi iscritte all’Ordine erano solo due: la citata Tatiana e Caterina Mancini , ben si comprende come Toto’ Pistorio sia stato un precursore ed un vero antesignano delle quote rosa.
Tenne anche in considerazione che la professione forense iniziava con la qualifica di procuratore legale e che, soltanto dopo sei anni di esercizio, si diventava avvocati. Pertanto, tra i soci fondatori, chiamò entrambe le categorie.
A tal proposito va rammentato che,solo agli inizi del 1997,fu abolito l’albo dei procuratori legali ed unificato con quello degli avvocati.
Pertanto, dopo aver superato gli esami di abilitazione, si diventava procuratori legali con divieto di fregiarsi del titolo di avvocato.
In teoria avvocati e procuratori non erano colleghi e mi risulta che qualcuno, durante un diverbio in Tribunale, lo ebbe a far riievare. Certo, ricevette le critiche di quasi tutti i presenti allo scontro.
Inoltre, da procuratori legali, si poteva esercitare la professione soltanto negli uffici giudiziari compresi nella Corte d’appello di cui faceva parte il consiglio dell’ordine a cui si era iscritti. Solo gli avvocati potevano esercitare in tutta Italia.
Qualcuno, correndo un qualche rischio anche solo d’immagine, qualche volta lo faceva,evidentemente in penale.
A tal proposito l’ho fatto anch’io, andando a chiedere da procuratore legale, pur se prossimo al salto di categoria, il perdono giudiziale, presso il Tribunale dei minori di Perugia, per il figlio di un cliente del mio ” mastro”.
Si trattava di persona con poche possibilità economiche ma ,ben volentieri, ho eseguito l’incarico dietro il pagamento delle sole spese vive da affrontare: biglietto aereo, pernottamento in albergo e pranzo.
Lo spirito iniziale della divisione era che il procuratore legale rappresentava il cliente mentre l’avvocato lo difendeva. In seguito si pote’ rappresentare e difendere congiuntamente e,l’unica differenza, fu quella territoriale.
Per completezza occorre aggiungere che, in passato, oltre ad avvocati e procuratori legali potevano esercitare la professione forense, in Conciliazione e in una sola Pretura, dietro autorizzazione del Presidente della Corte d’Appello,anche i semplici laureati in giurisprudenza. Questi si potevano fregiare della qualifica di Patrocinatore legale. Cosa ben diversa dal praticante procuratore legale che, dopo 4 mesi di praticantato e previo giuramento, otteneva dal Consiglio dell’ordine di appartenenza l’abilitazione ad esercitare in tutte le Preture del Distretto. Ho ancora l’apposito tesserino, con custodia di pelle verde, che mi fu riiasciato nel novembre del 1968.
Quello di procuratori e avvocati era,invece, con la custodia marrone. Ora tutto elettronico, in effetti meno ingombrante.
Dopo questo breve excursus, perché ci sarebbe tanto da dire sulle modifiche e riforme, spesso deleterie, che si sono susseguite in questi ultimi 50 anni che, di conseguenza, hanno coinvolto la nostra Associazione in tema di convegni per
aggiornamenti, basti pensare all’ Istituzione dei Tar, delle Commissioni Tributarie oggi Corte, del processo del lavoro, dell’introduzione dell’ Iva, del contributo unificato, della nota di iscrizione a ruolo,per finire al processo telematico, non resta che dire: buon cinquantenario e lunga vita all’ Associazione Forense Acese.
Alla prossima ricorrenza!

Salvatore Torchia

Giudice di Pace di Acireale – Date ed Orari delle udienze Penali del mese di marzo 2023 per numero di procedimento.

Al fine di contribuire alla massima diffusione delle notizie e delle comunicazioni afferenti l’Ufficio del Giudice di Pace di Acireale, l’Associazione Forense Acese, continuando nel rapporto di fattiva collaborazione con la relativa cancelleria, pubblica qui sul proprio sito gli orari in cui verranno chiamati i procedimenti penali del mese di marzo 2023.

Detti orari saranno visionabili sul seguente file evidenziato in grassetto, in formato .pdf, scaricabile cliccandovi sopra.

dott.ssa Patané udienza penale del 14.3.2023

Giudice di Pace di Acireale – Date ed Orari delle udienze Penali del mese di febbraio 2023 per numero di procedimento.

Al fine di contribuire alla massima diffusione delle notizie e delle comunicazioni afferenti l’Ufficio del Giudice di Pace di Acireale, l’Associazione Forense Acese, continuando nel rapporto di fattiva collaborazione con la relativa cancelleria, pubblica qui sul proprio sito gli orari in cui verranno chiamati i procedimenti penali del mese di febbraio 2023.

Detti orari saranno visionabili sul seguente file evidenziato in grassetto, in formato .pdf, scaricabile cliccandovi sopra.

dott.ssa Patané udienza penale del 14.2.2023

Pagamento solo con modalità PagoPa dal 1° gennaio 2023 per le iscrizioni a ruolo dinanzi gli Uffici del Giudice di Pace

Il Ministero della Giustizia ha risposto positivamente al quesito che era stato posto dal Presidente del Tribunale di Caltagirone, in merito all’applicapilità anche per gli Uffici del Giudice di Pace dell’art. 13, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha novellato l’art. 192 del D.P.R. n. 115/2002 in tema di modalità di pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario.
Il Ministero con la seguente nota ha chiarito che dal 1° gennaio 2023 anche per gli Uffici del Giudice di Pace si dovrà provvedere al pagamento del contributo unificato (n.d.r. e conseguentemente anche della relativa imposta di bollo) con la modalità PagoPa.
Per quanto concerne, invece, l’introduzione del processo civile telematico per detti uffici giudiziari tutto sembra rinviato al prossimo mese di giugno.
Il consiglio, per cui è quello di effettuare il pagamento con PagoPa non solo del contributo unificato, ma anche delll’imposta di bollo.

Scarica il provvedimento in formato pdf:Nota del Ministero della Giustizia

Cassazione Civ. Sezioni Unite, Sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022: “non debbono essere pagati gli interessi iscritti senza motivazione.”

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022, hanno chiarito che non debbono essere pagati gli interessi iscritti senza motivazione.
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Si tratta di una decisione che, anche se non recente, è degna di essere evidenziata e commentata.
Infatti, ha risolto la nota questione giurisprudenziale relativa al rapporto tra obbligo motivazionale della cartella di pagamento ed il calcolo degli interessi richiesti per il ritardato versamento dei tributi.
Orbene, le S.U. hanno affermato il principio che, nelle cartelle di pagamento, occorre indicare, a pena di nullità, decorrenza e tipo di interessi richiesti.
Si tratta, quindi, di un ulteriore tassello all’obbligo di motivazione, a pena di nullità, degli atti impositivi tributari, come peraltro previsto dall’art.7, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente.
Dopo aver affermato il detto principio, nel senso che il contribuente deve essere messo in condizione di verificare la correttezza degli interessi iscritti nella cartella, i Supremi giudici hanno aggiunto che la cartella deve sempre consentire, attraverso una sintetica ma adeguata motivazione, di individuare i “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” poste a base della stessa, anche in riferimento agli interessi.
Nel caso di cui si sono occupati era necessario e sufficiente, ma non era stato osservato, che la cartella evidenziasse l’importo del debito d’imposta, quello degli interessi, la data iniziale e finale di decorrenza degli stessi, e la tipologia dei medesimi, anche solo indicando il numero di codice o la norma che li prevede.
Tuttavia, la cartella non deve indicare, come obbligatoria motivazione, i detti dati, qualora sia stata emessa in esecuzione di un atto che già conteneva tali informazioni. In pratica quello che avviene con le “avvertenze” poste negli avvisi di accertamento.
Ma, in tal caso, l’atto impositivo è l’accertamento e non la cartella.
Comunque, la mancanza delle suddette motivazioni, nelle cartelle impositive, determina la nullità parziale delle stesse, quindi con riferimento agli importi di interessi non motivati, da eccepire entro 60 gg., dalla notifica.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 22281 del 2022