Cass. Civ., Ordinanza n. 2607 del 27 gennaio 2023: “i servizi quali il parcheggio dell’autovettura, l’affitto di campi da tennis, il noleggio di una canoa ed altri, hanno natura accessoria a quella alberghiera. Di conseguenza non sono soggetti all’aliquota IVA ordinaria, ma a quella agevolata del 10%. Ciò anche, se non compresi nel pacchetto, ma prestati, in loco, su richiesta del cliente.”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2607 del 27 gennaio 2023, respingendo il ricorso dell’Agenzia entrate avverso la sentenza di merito, ha deciso che i servizi quali il parcheggio dell’autovettura, l’affitto di campi da tennis, il noleggio di una canoa ed altri, hanno natura accessoria a quella alberghiera. Di conseguenza non sono soggetti all’aliquota Iva ordinaria ma a quella agevolata del 10%. Ciò anche se non compresi nel pacchetto ma prestati, in loco, su richiesta del cliente.
—————————————————————————-
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, che difficilmente agisce in favore del contribuente, le prestazioni ” non alberghiere” non possono qualificarsi accessorie o comunque connesse al servizio principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR 633 del 1972, quando non rientrano nel pacchetto cosiddetto
” all inclusive ” ne’ sono prenotabili insieme alla vacanza. Insomma quando prevedano il pagamento di un corrispettivo distinto e da effettuarsi sul posto.
La Suprema Corte è stata di parere diverso e, nel respingere la tesi dell’Ufficio, ha osservato che l’attrazione delle prestazioni accessorie a quella principale, ai fini dell’assoggettanento al medesimo regime Iva, si basa su un profilo qualitativo.
Pertanto non rileva, di per sé, la contestualita’ del relativo pagamento, ma solo che le prime siano strumentali alla seconda. In pratica le prestazioni accessorie sono strumentali a quella alberghiera e rappresentano un mezzo per il completamento o la realizzazione della stessa.
A tal proposito la Cassazione fa riferimento a quello che ha già deciso in relazione alle consumazioni obbligatorie fornite in una discoteca, ritenute accessorie all’intrattenimento.
Di conseguenza rimane chiaro che le tipologie di servizi,di cui si controverse, tipiche di una determinata modalità di offerta turistica, presentano le medesime caratteristiche funzionali.
In altre parole il cliente, di per sé, non è interessato alla fruizione della lezione di tennis o di vela, o al noleggio della canoa, della bicicletta ecc. ma, più semplicemente, approfitta di tale ampia gamma di attività di svago, che trova sul posto, per godere al meglio il periodo di soggiorno, che resta la principale prestazione resa dallo stesso gestore. Albergo o villaggio vacanze che sia.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza della Cassazione: Cass. Civ. Ordinanza n. 2607 del 2023

Le nuove sfide del popolarismo trovano nella grande attualità del pensiero di Sturzo la loro “ragion pratica”

Luigi RapisardaDelineare, sia pur brevemente, i tratti significativi del popolarismo e della sua attualità,
non può esimerci da una fugace quadro del contesto politico odierno.
Nel diffuso malessere ultraventennale generato da politiche disinvolte, improvvisate, dal
respiro corto, talvolta spregiudicate o intrise di populismo e sovranismo, oggi in una versione
più soft, nel suo stop and go, quasi quotidiano che però sta cominciando a logorare il
governo Meloni, si avverte, già da tempo nel paese, un vuoto di valori, di metodi e di
prospettive solide che per più di cinquant'anni caratterizzarono il nostro sistema
politico in tutte le sue sfaccettature.
Il fatto è che paghiamo ancora il prezzo pesante di quella tempesta giudiziaria che nel
perseguire le singole violazioni penali, fini per abbattere l’intero sistema dei partiti.
Fu il netto annientamento di quasi tutto il sistema di quei partiti a rendere rapida la
migrazione, persino delle istanze più identitarie dei ceti sociali, sempre meno aperte ad una
visione comune, verso le nuove forze che si affacciarono.
Così capovolgendo quella metodica che aveva visto il sistema dei partiti, fino a quel
momento, nella versione tradizionale, artefici di progetti del paese modellati su una visione
organica e di lungo periodo – di cui la DC, primariamente, se ne fece carico – ne scaturì per
paradosso, anche sulla spinta di una nuova legge elettorale maggioritaria, un nuovo e
singolare modello di partito, costruito sulla persona del leader, volto più ad inseguire le
istanze sociali, tanto più istintuali e mutevoli quanto più appetibili nel carpirne immediati
consensi, che a costruire progetti politici fortemente radicati dentro una dialettica
democratica di valori rappresentativi di autentici pezzi di società.
Mentre appariva sempre meno essenziale la formazione e la cura della classe politica,
preferendo ad essa l’assoluta fedeltà dei quadri dirigenti e degli iscritti.
Non ha allora tutti i torti Pier Ferdinando Casini, il più navigato dei democristiani, finito come
un naufrago in un Pd sempre più smarrito, nel disegnarci una realtà rappresentativa delle
Istituzioni dove non sembrano trovarsi neanche le vestigia di quelli che furono canoni e
metodi di governo con cui si raccordavano sapientemente istanze e aspettative dei ceti
sociali nel rispetto dei quali i partiti della prima Repubblica, ed in primis la Democrazia
Cristiana, seppero imprimere , con la miracolosa ricostruzione dell’Italia del secondo
dopoguerra, un processo di modernizzazione dei territori senza precedenti.
Per troppi anni, privati del partito di riferimento, parte dell’area cattolica e popolare si è
rifugiata nel disimpegno politico o nel volontariato sociale.
Tuttavia non sono stai in pochi a perseguire, in una odissea senza fine, velleitarie fusioni a
freddo con culture post-comuniste, o con culture di stampo liberista, nel lodevole intento di
non disperdere quel patrimonio di idee, o talvolta, nell’ingenuo obiettivo di controbilanciare
un eccessiva polarizzazione delle coalizioni, sia a destra che a sinistra.
In questo quadro non può ignorarsi il nobile tentativo di riedizione della DC, che ha già
trovato, soprattutto in Sicilia, lusinghiera affermazione.
Così, non poco rilievo devono aver avuto le cocenti delusioni, ed il fallimento di quei progetti
ancillari, nell’uno e nell’altro versante e la profonda crisi del paese, che non sembra trovare
soluzione, nel motivare il sempre più comune proposito di riportare nella pratica politica quei
valori identitari e quei metodi che, ancora attualissimi, furono il portato della profonda
riflessione di pensiero con cui don Luigi Sturzo disegnò, definendole con il termine

popolarismo, le linee di condotta politica, per governare un paese senza mai debordare
dalle connotazioni tipiche di un sistema democratico.
È appena di qualche giorno la celebrazione degli oltre cento anni dall'appello “ A tutti gli
uomini liberi e forti “ che don Luigi Sturzo lanciò il 18 gennaio del 1919, in concomitanza
con la fondazione del partito popolare.
Quell’Appello resta una pietra miliare ed è un manifesto di grande spessore morale e
politico.
Li si incorpora tutto il pregevole lavoro, unanimemente riconosciuto dagli studiosi, con cui
Sturzo seppe trasporre in chiave politica i tratti etici e sociali della dottrina sociale della
Chiesa.
Nella ricerca di un solido antidoto contro lo statalismo, che comprime le libertà, contro la
partitocrazia che deforma i valori dell’uguaglianza, e contro l’abuso del denaro pubblico,
che altera la giustizia: “le tre nemiche della Democrazia”, Sturzo antepone una corposa
visione interclassista.
E non è raro rinvenire in taluni passaggi della sua ricerca, tesa a rielaborare organicamente,
alla luce della propria teoria politica, principi e visioni delle più importanti matrici culturali: dal
conservatorismo al liberalismo, partendo da A. Smith, al socialismo, assonanze con le
categorie del liberalismo schematizzate da Benedetto Croce.
Un analisi pregevole che lo porta ad individuare, per ciascuna di esse, gli effetti perniciosi o
le possibili aberrazioni nella loro prassi applicativa: dalle incontrollate forme di
accentramento dei poteri, alle profonde disuguaglianze sociali, alle temibili compromissioni
dei supremi valori della vita, della famiglia e della cooperazione pacifica tra le comunità e tra
i popoli.
In questa mirabile sintesi la sua teoria del popolarismo ne risolve le contraddizioni
intrinseche in una coerente compatibilità con i principi dello Stato democratico.
Non di poco conto fu, anche, il carattere profetico della sua visione con riferimento al futuro
assetto costituzionale, all’importanza della partecipazione di ogni cittadino, alla vita
istituzionale e alla costruzione di una comunità europea.
Ma quello che ancora più stupisce è l’estrema attualità del suo pensiero nel quale,
anticipandone gli scenari si colgono adeguate risposte a tutte quelle carenze e
inadeguatezze che oggi siamo chiamati a fronteggiare, mentre ci si avvita verso una crisi dei
partiti, quasi irrisolvibile, con grande insidia per la democrazia rappresentativa.
Un pensiero, quello di Sturzo, talmente pregno di rigore morale (vedasi il suo
concetto di spirito di servizio nell’esercizio di una funzione pubblica)e di organica e
lungimirante coerenza strutturale e concettuale, che non sono pochi a vederne un profilo
che, oltrepassando le anguste espressione della cultura politica cattolica, soprattutto del suo
tempo, si proietta autorevolmente tra gli esponenti più fervidi della nostra cultura politica
nazionale.
È noto peraltro quanto ad Egli fosse ostile la commistione tra la sfera religiosa e la sfera
politica(molto esplicativo il confronto epistolare con Romolo Murri).
Un focus particolarmente interessante fu il compiuto tentativo di coniugare, dentro la cornice
della democrazia e della dottrina sociale della Chiesa,la connessione circolare: Individuo,
Società e Stato nel rapporto tra l’esercizio legittimo delle libertà e della sovranità.
Nel sottoporre a rigorosa riflessione tutto il pensiero e le teorie politiche del contrattualismo,
che da Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, fino a Rosmini ed oltre, sviscerò con
limpida visione ogni improprio significato del termine popolo – del cui frequente equivoco
concettuale si sono alimentate e si continuano ad alimentare tutte quelle interpretazioni che
sulla scia di insidiosi fraintendimenti finiscono per portare facilmente verso scenari populisti –

disvelandone tutte le false applicazioni, non in linea con i principi basilari di
Democrazia.
Magistrale, in particolare, la sua analisi politica del contrattualismo liberale di Locke, ove ne
risolve il problema della marcata asimmetria nel dualismo: Società – Stato, ricorrendo ad
una più ampia ed articolata accezione del concetto di sovranità, che non può identificarsi nel
solo esercizio da parte del popolo come corpo indistinto e monolitico; oltre a esso c’è la
naturale e necessaria articolazione negli atti degli individui, delle comunità, delle
istituzioni in un quadro di compatibilità con tutto quel crogiolo di interessi che ne
esprimono il bene comune che deve sempre orientare il cammino di un popolo e
dell’umanità.
Lo stesso Sturzo, in occasione della pubblicazione,nel 1923, del libro intitolato “Riforma
statale ed indirizzi politici”,avverte che “..il suo popolarismo è divenuto una vera e
propria dottrina della quale il partito non è altro che una concretizzazione
organizzativa”, precisando vieppiu’ che esso “è esattamente una teoria dello Stato
democratico”, nella cui costruzione hanno preminente rilevanza i principi di libertà e
giustizia.
Nella consapevolezza di uno strumento ancora vitale ed attuale per il governo del paese, la
tutela dei valori di libertà, la giustizia sociale, la solidarietà e la cooperazione pacifica,
appare cruciale, per le coscienze di tanti cattolici, che si avvii nel paese un processo di
ricomposizione culturale e politica nel nome del popolarismo per una più aderente
applicazione dei valori di convivenza civile, di sviluppo e di progresso, senza lasciare ai
margini nessuna persona, in conformità ad una piena attuazione dei principi scolpiti nella
Carta costituzionale, germogliata sull’epilogo di una guerra mondiale, foriera delle più
abissali e disumane brutalità e di una sanguinosa lotta fratricida.
Un dovere peraltro che ancor più trova la sua giustificazione nella necessità di contribuire a
comporre un quadro geopolitico inquietante scatenato da una ingiustificata aggressione alla
sovranità dell'Ucraina, dagli esiti e dalle evoluzioni, oggi imprevedibili.
Ed è davvero frustrante, nonostante gli accorati appelli del Papa alla cessazione congiunta
delle ostilità e a un tavolo di pace, pensare di continuare a risolvere questioni di confini o
vecchie rivendicazioni facendo ricorso alle armi, se davvero tutti abbiamo a cuore le sorti del
genere umano.
Mentre anche le Istituzioni sovranazionali segnano il passo o non trovano autorevolezza e
ascolto, perché troppo appiattite su posizioni di parte.
Sono sicuro che il forte fermento che sta animando l’area dei cattolici saprà essere la giusta
linfa e la “ ragion pratica” (qui nel senso kantiano di quella parte del pensiero sturziano,
indirizzato all’azione ed al comportamento), per rimettere in cammino tutte le potenzialità e
la fecondità del popolarismo, dottrina, capace, ancora oggi, di dare le giuste risposte alle
tante distorsioni dell'attuale sistema politico.
26.01.2023
Luigi Rapisarda

Cassazione Civ. Sentenza n. 33083 del 9 novembre 2022: “è viziata, per difetto di motivazione, la decisione con cui il giudice tributario si limiti a riprodurre i contenuti dell’atto impositivo,ovvero delle controdeduzioni dell’Ufficio, senza fornire un’autonoma e adeguata “ratio decidendi” a ciascuno dei rilievi sollevati dalle parti in causa.”

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 33083 del 9.11.2022, si è dovuta occupare di un ricorso avverso la Sentenza della Ctr, con la quale i giudici, nel convalidare l’accertamento dell’Ufficio conseguente alla presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti, si erano limitati a riprodurre i rilievi oggetto del processo verbale di accertamento e delle controdeduzioni dell’Ufficio fatte all’appello della società contribuente.
Pertanto, la Cassazione ha dovuto accogliere le lamentele della società in quanto la motivazione era soltanto apparente per essere stati completamente ignorati i motivi di appello.
In altre parole, i giudici regionali non avevano espresso un’effettiva valutazione critica delle tesi difensive dell’Ufficio e, soprattutto, dei motivi di appello della società contribuente cui esse si contrapponevano.
Peraltro, la Cassazione ha più volte ritenuto che, nelle varie ipotesi di redazione per relationem della sentenza di appello, non può comunque prescindersi da una effettiva valutazione critica dei motivi di gravame.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 33083 del 2022

Cassazione Civ. Ordinanza n. 32212 del 2 novembre 2022: “il termine di prescrizione per il recupero di un credito, vantato da un coniuge nei confronti dell’altro, decorre dal momento della separazione, indipendentemente dal momento in cui il credito è sorto”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 32212 del 2 novembre 2022, cambiando orientamento, ha stabilito che il termine di prescrizione per il recupero di un credito, vantato da un coniuge nei confronti dell’altro, decorre dal momento della separazione, indipendentemente dal momento in cui il credito è sorto.
Si tratta di una decisione interessante perché la Suprema Corte, pur confermando che il termine della prescrizione, per il recupero di un credito tra coniugi, è di dieci anni, ha stabilito che la stessa inizia a decorrere dal momento della separazione.
In particolare, ha precisato che, nel caso di separazione consensuale, il termine decorre dall’omologa del provvedimento. In caso di separazione giudiziale dall’ordinanza presidenziale che detta i provvedimenti provvisori ed urgenti .
In precedenza, invece, la giurisprudenza della Cassazione aveva ritenuto che il termine di decorrenza della prescrizione iniziasse a decorre dal momento del divorzio. Ciò in considerazione del fatto che la separazione sospende solamente il vincolo matrimoniale, che cessa solo col divorzio.
Comunque, come evidenziato, con l’ordinanza oggetto del commento, l’indirizzo è cambiato.
È poi appena il caso di ricordare che la prescrizione dei crediti tra coniugi segue regole particolari, previste dall’art. 2941 primo comma del c.c.
In base a detto articolo, la prescrizione tra coniugi, in costanza di matrimonio, è sospesa.
Si presume infatti che, nel corso della vita matrimoniale, un’azione legale di un coniuge contro l’altro, per recuperare il denaro prestato, indotta magari per non fare decorrere il termine di prescrizione e vedere estinto il diritto, turberebbe gravemente l’unione, mettendola a repentaglio.
Pertanto, il legislatore ha deciso di far decorrere il termine della prescrizione dal momento in cui il matrimonio è cessato.
Tempo fa, secondo la Cassazione, il matrimonio cessava col divorzio, ora con la separazione.

Avv. Salvatore Torchia

Cassazione Civ., Sentenza n. 29993 del 13 ottobre 2022: “il giudice tributario deve limitarsi a dichiarare l’illegittimità dell’atto perché non può intervenire, con mezzi equitativi, per ridurre la pretesa dell’Ufficio.”

La Suprema Corte con la Sentenza n. 29993 del 13.10.2022 ha accolto il ricorso avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva rideterminato in minus la rendita catastale di alcuni immobili.
La stessa era stata attribuita dai proprietari col sistema della cosiddetta procedura Docfa.
Dichiarando l’illegittimità di quanto effettuato dall’Ufficio, ha evidenziato come il giudice di appello non poteva rideterminare le rendite, nel senso specificato, perché il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, ma entro i limiti posti dalle domande di parte.
Orbene, nel caso in specie, a fronte delle lamentate originarie carenze dell’atto impugnato, il giudice tributario non aveva poteri di equità sostitutiva da esercitare.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 29993 del 2022