Cassazione, Ordinanza n. 24329/2024: “la notifica è inesistente e non produttiva di effetti qualora sia stata effettuata in un luogo diverso da quello previsto dalla legge o l’atto sia stato consegnato ad una persona non abilitata a riceverlo.” 

La Cassazione, con l’ordinanza n.24329 del 10 settembre 2024, ha stabilito che la notifica è inesistente e non produttiva di effetti qualora sia stata effettuata in un luogo diverso da quello previsto dalla legge o l’atto sia stato consegnato ad una persona non abilitata a riceverlo.
La notifica inesistente non è insanabile.
È invece sanabile, per raggiungimento dello scopo,,la notifica nulla. Questa si perfeziona se il  destinatario contesta l’atto, in quanto ciò costituisce la prova che ne ha avuto effettiva conoscenza.
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Si tratta di una posizione netta degli ermellini sull’insanabilità delle notifiche inesistenti, anche se in passato, per la verità, avevano assunto una posizione diversa.
Peraltro non è, come dice qualcuno, un cambiamento di opinione ma, semplicemente e correttamente, un’interpretazione  in linea con quanto stabilito dal legislatore con la recente riforma fiscale, con la quale è stata data attuazione ai principi contenuti nella legge delega n. 111 del 2023.
In particolare con le modifiche apportate dal decreto delegato n. 219 del 2023 allo Statuto dei diritti del contribuente.
Nello specifico l’art. 1del suddetto decreto ha espressamente sancito che la notifica irregolare degli atti tributari è sanabile, per raggiungimento dello scopo, se il contribuente propone ricorso.  E ciò mi pare evidente stante che, facendo ricorso, implicitamente si ammette di aver comunque ricevuto l’atto.
Non è mai sanabile, invece, la notifica inesistente. Ma questa si potrà eccepire con successive opposizioni e non con ricorso all’atto che si assume notificato non correttamente.
         Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 24329 del 2024

Cassazione, Sent.  n. 26061/2024: “il pagamento del compenso al mediatore immobiliare è connesso alla conclusione dell’affare tra le parti. Di conseguenza la provvigione non è dovuta  se il promissario acquirente ci ripensa e non compra la casa.”

La Cassazione, con la sentenza  n. 26061 del 4 ottobre 2024, ha chiarito che il pagamento del compenso al mediatore immobiliare è strettamente connesso alla conclusione dell’affare tra le parti.
Di conseguenza la provvigione non è dovuta  se il promissario acquirente ci ripensa e non compra la casa. E questo anche se il promittente venditore ha accettato la proposta irrevocabile di acquisto.
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In pratica la suprema Corte ha censurato la decisione di una Corte d’appello che non aveva preso in  considerazione la natura inderogabile dell’art. 1755 del c.c.
Infatti si tratta di una norma di ordine pubblico economico che fa sorgere il diritto alla provvigione soltanto quando si conclude l’affare. E l’affare si conclude solo quando si realizza il trasferimento del bene, volontariamente oppure coattivamente, dopo aver espletato l’azione di cui all’art.2932 c.c. con la quale si ottiene l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.
In buona sostanza la Cassazione ha ritenuto vessatoria la clausola con la quale si stabilisce che la provvigione per l’agenzia è dovuta in una fase anteriore alla conclusione dell’affare cioè al momento in cui è accettata la proposta irrevocabile di acquisto.
       Avv. Salvatore Torchia 
Scarica la Sentenza in pdf: Cass. Civ. Sent. n. 26061del 2024

Evento formativo sulla “Mediazione Familiare” patrocinato dal Comune di Acireale ed organizzato dall’A.F.A. con la coorganizzazione dell’A.G.A., dell’A.F.M. e dell’A.F.B.

Cassaz. Civ., Ordinanza n. 16869/2024: “il provvedimento con cui è aumentata la classe catastale dell’unità immobiliare, per essere legittimo deve essere fondato sia sulle caratteristiche dell’immobile che sulla sua posizione all’interno della microzona comunale.”

La Cassazione, con l’ordinanza n 16869 del 19 giugno 2024, ha confermato che il provvedimento, con cui è aumentata la classe catastale  dell’unità immobiliare, per essere legittimo deve essere fondato sia sulle caratteristiche dell’immobile che sulla sua posizione all’interno della microzona comunale.
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In buona sostanza la Suprema Corte ha osservato che per un atto di tale portata, non è  sufficiente, a fondare l’accertamento, il solo raffronto e la sola comparazione tra i valori che ne scaturiscono .
È infatti anche necessario che lo stesso dia conto, in sede di motivazione, della posizione e delle caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare. Detti  requisiti, pertanto, assumono una specifica rilevanza.
Peraltro, la decisione della Cassazione, fa anche riferimento alla sentenza n. 249 / 2017 della Corte costituzionale che ha affermato come l’obbligo motivazionale deve essere “assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizioni di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento “.
          Avv. Salvatore Torchia
SScarical’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 16869 del 2024

“Un signor avvocato, semplice e garbato”: breve ricordo dell’Avv. Ausilio Abramo Patanè a cura dell’Avv. Franco Barbagallo.

La notizia che ho appreso la mattina di sabato 5 Ottobre sulla prematura scomparsa dal carissimo collega Avv. Ausilio Abramo Patané mi ha intristito profondamente.

Se mal non ricordo l’ho conosciuto nei primi anni ’80 quando egli frequentava un avviato studio notarile di Acireale e collaborava in modo essenziale con il medesimo.

Sebbene tra noi sussistesse una differenza di età (io sono notevolmente più vecchio) si creò immediatamente un ottimo e leale rapporto di amicizia e di stima, che si è poi protratto, negli anni, quando Egli cominciò a frequentare le aule giudiziarie, esercitando la professione di avvocato.

Professione alla quale si è dedicato, con passione, preparazione, senso del dovere e rettitudine nei confronti dei clienti, lealtà e correttezza e garbo con i colleghi ed i magistrati..

Lo contraddistinguevano anche altre qualità innate tra le quali: la semplicità.

Semplicità ad affrontare le varie questioni in modo realistico senza drammatizzare, ma con l’intento di definirle, per la maggior parte, in via conciliativa..

Non contrapponeva, aprioristicamente, come purtroppo spesso avviene nella nostra professione, una posizione ostile all’altra tesi e creare così un problema irrisolvibile.

Non applicava, quindi, quel detto (“ufficio complicazioni affari semplici”).

Ciò perché era anche dotato di un simpatico e spontaneo umorismo cioè di quella capacità di cogliere e rappresentare gli aspetti più curiosi e divertenti di una realtà difficile .

E’ stato il terzo Presidente dell’Associazione Forense Acese, subentrando al sottoscritto ed alla quale associazione è stato sempre molto legato, apportandovi, con classe ed impegno, il Suo contributo.

E’ stato, infatti un punto di collegamento tra la generazione che lo precedeva (la mia) e quella più giovane alla sua.

Un esempio, quindi, da imitare.

La sua semplicità mi impone a non dilungarmi ulteriormente sulle sue qualità professionali, morali ed affettive per la famiglia.

Intendo, però evidenziare un mio ricordo personale a conferma del suo modo di fare; nel corso della sua presidenza, l’A.F.A. fu promotrice di una “goliardica scampagnata” a Pisano, in una casa di mia proprietà.

Si presentò assieme all’Avv. Pippo Testa che,in quella occasione ha svolto le funzioni di chef, con un bel cappello in testa; cappello peraltro che era solito portare. Quando andò via alla fine della “scampagnata” dimenticò il cappello.

Mi premurai a telefonargli dichiarandomi pronto a restituirglielo immediatamente.

Mi rispose simpaticamente: tienilo te lo regalo e così in occasione delle tua annuale villeggiatura lo utilizzerai e ti ricorderai di me.

A tutt’oggi lo sto usando ed ogni anno ripeto a mia moglie ed ai miei familiari : questo è il cappello di Abramo.

Grazie per quello che ci hai trasmesso ed un abbraccio affettuoso alla moglie Rosa ed ai figli Giuseppe e Roberta.

Franco Barbagallo