Cassazione Civ. Ordinanza n. 29323 del 7 ottobre 2022: l’esposizione in bacheca di documentazione, dalla quale possa ricavarsi il nominativo dei condomini morosi, è da ritenersi vietata. Espone pertanto l’autore al risarcimento dei danni per indebita diffusione di dati personali che, in tal modo, vengono portati a conoscenza di terzi che transitano nelle parti comuni. I danni risarcibili sono anche quelli non patrimoniali.”

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 29323/2022, ha dato ragione al condomino che si era visto rigettare dal Tribunale la sua domanda di risarcimento danni nei confronti del condominio e dell’amministratore.
Ha evidenziato detta Corte come l’esposizione dei dati personali, in luoghi aperti al pubblico, viola i principi legali di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati. In tal modo, infatti, le informazioni possono venire a conoscenza di coloro che transitano nelle parti comuni, come fornitori, parenti ed amici dei condomini.
Pertanto, fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere la posizione degli altri proprietari, rispetto al pagamento degli oneri comuni, l’affissione di tali informazioni nella bacheca condominiale comporta un’indebita diffusione di dati personali, fonte di responsabilità civile.
Ha aggiunto che il danneggiato può ricorrere alla prova presuntiva e quindi, una volta provato il fatto materiale e la lesione degli interessi protetti, il danno va liquidato in via equitativa.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cassazione Civ. Ordinanza 29323 del 2022

Cassazione Civ., Ordinanza n. 30665 del 24 ottobre 2022: “viola il principio di corrispondenza, tra chiesto e pronunciato, la sentenza del giudice tributario che, in caso di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio e derivante da quello presupposto indirizzato alla società, si pronunci esclusivamente su quest’ultimo.”

Il socio contribuente aveva eccepito, dinanzi alla Suprema Corte, l’illegittimità della sentenza di secondo grado in quanto la C.T.R., in violazione dell’art.112 c.p.c., si era pronunciata sull’avviso di accertamento emesso nei confronti della S.n.c. in luogo di quello, consequenziale ad esso, emesso nei confronti del socio ed oggetto del ricorso introduttivo.
È infatti noto che l’Ufficio, in caso di recupero a tassazione di spese non deducibili o non di competenza relativi ad una S.n.c., notifica due avvisi di accertamento: uno nei confronti della società ed uno, ai fini IRPEF, nei confronti del socio in relazione al reddito di partecipazione.
Orbene la Cassazione con l’Ordinanza n. 30665 del 24 ottobre 2022 ha chiarito che la sentenza impugnata aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art.112 c.p.c., stante che i giudici del merito si erano pronunciati sull’avviso di accertamento presupposto, diretto alla società, anziché su quello emesso nei confronti del socio, ai fini IRPEF.
Di conseguenza ha accolto il ricorso e rinviato il giudizio ad altra sezione della C.T.R. lombarda, ora Corte di secondo grado.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza della Cassazione in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 30665 del 2022

Nuovo evento formativo di penale per il 18.11.2022, coorganizzato dall’A.G.A., A.F.A. e Associazione Forense Mascaluciese, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania

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