Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30760 del 19 ottobre 2022: “il contribuente, è tenuto a pagare l’ Imu, anche se ha problemi di liquidità. La carenza di somme disponibili, pertanto, non esonera dal pagamento di sanzioni ed interessi per omesso pagamento di imposte e tasse locali.”

Per i giudici di legittimità (Ordinanza n. 30760 del 19 ottobre 2022), l’obbligo di pagare l’Imu sussiste nonostante la crisi di liquidità derivi dal ritardato pagamento dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, per le prestazioni eseguite.
Pertanto, non essendo l’omesso pagamento giustificato, non comporta l’annullamento delle sanzioni e degli interessi in quanto non ricorre l’esimente dello stato di forza maggiore come causa di esclusione della responsabilità.
In buona sostanza, secondo la Cassazione il ritardo, anche notevole, dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore che giustifica l’annullamento di sanzioni ed interessi. Infatti, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica e quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti.
Avv. Salvatore Torchia

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Cassazione Civ. Sezioni Unite, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022: “l’accoglimento della domanda in un unico capo, pur se in misura molto ridotta, comporta la condanna della controparte alle spese del giudizio. La compensazione delle spese è invece disposta in caso di soccombenza reciproca che si configura col parziale accoglimento della domanda, articolata in più capi, o in caso di pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo,dalle stesse parti.”

La Sentenza n. 32061 del 31.10.2022, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiude un contrasto giurisprudenziale, intervenendo su una questione di particolare importanza.
In effetti, la disciplina dettata dal codice di rito è ormai orientata a limitare la discrezionalità del giudice nel regolamentare le spese processuali. Tuttavia non era raro il caso in cui i giudici di merito compensavano, in tutto o in parte, le spese del giudizio sul presupposto che la domanda fosse stata accolta in minima parte o che l’appello esperito aveva avuto un esito molto limitato, riducendo, ad esempio, il credito azionato di un importo molto esiguo.
Orbene la Cassazione, a Sezione Unite, ha voluto circoscrivere la fattispecie di soccombenza reciproca, prospettando una regola di facile applicazione, che garantisce il pieno diritto alla tutela davanti al giudice e, nel contempo, evita incertezze operative.
In sostanza, condanna alle spese del giudizio anche se si tratta di una vittoria simbolica.
Infatti non era raro il caso che tante impugnazioni erano limitate alla liquidazione delle spese del giudizio, con buona pace del principio della ragionevole durata del processo.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 32061 del 2022

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30217 del 14 ottobre 2022: “l’avviso di accertamento, con il quale l’amministrazione comunale evidenzia l’omesso pagamento dell’imposta municipale, è sufficientemente motivato con il semplice richiamo della delibera che ha fissato i valori minimi delle aree edificabili.”

La decisione riveste una certa importanza perché chiarisce quando può essere eccepito il difetto di motivazione di un avviso di accertamento,relativo al pagamento dell’imposta comunale sulle aree edificabili.
Orbene,un atto impositivo può ritenersi motivato anche col mero
richiamo di un provvedimento generale adottato dal Comune.
Infatti lo stesso si presume conosciuto,o comunque conoscibile, dal contribuente.
Di conseguenza, nell’accertamento tributario è sufficiente che l’Ente indichi la delibera di giunta che contiene la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili,per motivare il quantum preteso.
È quindi legittima la motivazione per relazione che faccia riferimento ad un atto generale. In altre parole non è imposto l’obbligo di allegare quest’ultimo all’avviso di accertamento.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 30217 del 2022

Giudice di Pace di Acireale – Date ed Orari delle udienze Penali del mese di novembre 2022 per numero di procedimento.

Al fine di contribuire alla massima diffusione delle notizie e delle comunicazioni afferenti l’Ufficio del Giudice di Pace di Acireale, l’Associazione Forense Acese, continuando nel rapporto di fattiva collaborazione con la relativa cancelleria, pubblica qui sul proprio sito gli orari in cui verranno chiamati i procedimenti penali del mese di novembre 2022.

Detti orari saranno visionabili sul seguente file evidenziato in grassetto, in formato .pdf, scaricabile cliccandovi sopra.

dott.ssa Patané udienza penale dell’8.11.2022

Ovviamente, i riferimenti sono soltanto al numero del procedimento, nel rigoroso rispetto della legge sulla privacy.

Il Vicepresidente A.F.A.
Mario Tornatore