Corte Costituzionale, Sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022: “per avere diritto all’esenzione Imu per l’abitazione principale, è sufficiente, al di là della formalizzazione del rapporto, provare la destinazione del singolo immobile a dimora abituale di ciascuno.”

Con la sentenza n. 209 del 13.10.2022 la Corte Costituzionale ha definito l’annosa questione della doppia esenzione Imu in presenza dei requisiti, senza discriminazione tra coppie.
In pratica la Corte costituzionale ha chiarito che il legislatore deve assicurare lo stesso trattamento alle coppie sposate ed a quelle che hanno costituito un’unione civile, rispetto a coloro che hanno scelto un rapporto di convivenza.
Pertanto non era ammissibile che le coppie, che avevano formalizzato il loro rapporto, fossero penalizzate e non potevano fruire due volte dell’esenzione del pagamento dell’imposta municipale.
Di conseguenza saranno esentati dal pagamento dell’Imu i coniugi che, per vari motivi, hanno fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avviene per i conviventi di fatto.
La Corte Costituzionale è pervenuta a questo chiarimento dichiarando incostituzionali le disposizioni di legge che in passato, ed anche con l’ultimo intervento normativo, avevano limitato l’agevolazione fiscale ad un solo immobile.
In pratica è ora consentito fruire due volte del beneficio fiscale per i coniugi che abbiano fissato la residenza in immobili diversi.
Implicitamente eliminando l’obbligo della residenza coniugale.
Viene quindi abrogato l’art. 5 decies del Dl n.146 del 2021 che,in sede di conversione in legge, ha modificato l’art. 1 comma 741 lettera.b) della legge 160 del 2019,ed ha limitato l’esenzione Imu a un solo immobile a scelta dei coniugi non separati né divorziati,qualora utilizzino immobili ubicati in luoghi differenti.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in forato pdf: Corte Costituzionale Sent n. 209 del 2022

Cassazione Civ. Sentenza n. 25607 del 31 agosto 2022: “le cause di non punibilità della condotta del contribuente, meritevoli di non essere assoggettate a sanzioni, sono tassative e previste dall’art. 6 del D.Lgs n. 472 del 1997. Pertanto, tra esse, non va ricompresa ogni condotta assente da intento fraudolento.”

La Suprema Corte si è dovuta occupare, su ricorso dell’Ufficio, di una fattispecie concernente l’applicazione dell’Iva in misura ridotta, per la quale entrambe le Commissioni Tributarie di merito, pur confermando la pretesa impositiva, avevano ritenuto illegittima l’irrogazione della sanzione.
Avevano sostenuto che, nel caso in esame, non poteva individuarsi alcuna intenzione fraudolenta. Infatti, ove il contribuente avesse applicato l’Iva nella misura ordinaria, il committente avrebbe portato in detrazione l’importo corrispondente. Quindi non c’era stato alcun danno per l’Erario.
I giudici di legittimità sono stati di parere diverso ed hanno sostenuto che la dedotta generica mancanza di intento frodatorio non costituiva causa di non punibilità. Peraltro non rientrava fra quelle previste dalla norma di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 472 del 1997.
Hanno aggiunto che la condotta in questione si era tradotta in un omesso versamento della maggiore IVA dovuta, avendo il contribuente applicato non correttamente l’Iva agevolata.
Di conseguenza si trattava di una violazione sostanziale e non semplicemente formale.

Avv.Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 25607 del 2022

Una delegazione del Direttivo A.F.A. in visita istituzionale al Comune di Aci Catena

Incontro ufficiale, stamattina a palazzo di città, tra l’amministrazione Ferro ed alcuni rappresentanti dell’associazione Forense Acese. Il sindaco prof.ssa Margherita Ferro, unitamente al suo vice avv.Davide Quattrocchi ed il presidente del consiglio comunale dott.Massimo Suaria, ha ospitato il presidente del sodalizio avv.Alessandro Patanè, il vice avv.Mario Tornatore, il tesoriere avv.Francesco Patanè ed il proboviro avv.Giusi Scaccianoce. L’incontro molto gradevole per toni conviviali e contenuti, ha registrato il pensiero comune su tematiche molto importanti come l’ufficio del Giudice di Pace di Acireale, alla luce della legge Cartabia. Al termine della visita, l’associazione forense ha donato a sindaco e presidente del consiglio, un gagliardetto dello stesso sodalizio. L’amministrazione in segno di stima ed amicizia, ha fatto dono di una targa ricordo con l’effigie del comune ed alcuni testi di Francesco Guglielmino.
Aci Catena 21.10.2022

dott.Antonio Foti

Articolo e foto tratti dalla pagina facebook: https://it-it.facebook.com/acicatena.informa/



Cassazione Civ. Ordinanza n. 29458 del 10 ottobre 2022: dichiarazione di nullità della notifica telematica, di un atto processuale, effettuata in difformità delle disposizioni di cui all’art. 3bis della legge n.53 del 1994.

La questione decisa dalla Suprema Corte ha un respiro più ampio rispetto al caso di cui alla pronuncia.
In effetti si riferisce alle cosiddette notifiche pazze effettuate dal fisco che, alla casella istituzionale “protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it”, né ha, via via, aggiunte altre, tutte non presenti negli indirizzi ufficiali.
Poiché la normativa prevede che gli atti esattivi possono essere notificati solo per mezzo Pec presenti nei pubblici registri, ossia
“Indice Pa” tenuto da Agid e consultabile da chi è abilitato al processo civile telematico, ne discende che sono annullabili quelli notificati con altre Pec.
Infatti, l’art. 3 bis della legge n.53 del 1994 prevede espressamente che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.
Per completezza di informazione è da evidenziare che l’amministrazione, per porre argine ai numerosi annullamenti, ha deciso di aggiornare i propri indirizzi Pec.
È evidente però che la misura vale solo per il futuro. Pertanto, per tutti gli atti notificati prima del nuovo elenco, ben possono essere accolti gli eventuali ricorsi dei contribuenti.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 29458 del 2022