Cassazione Civ., Sezioni Unite, Sentenza n. 28975 del 5 ottobre 2022: “nelle controversie, regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per proporre appello decorre dalla data in cui avviene la comunicazione o la notifica dell’ordinanza decisoria, e non dal giorno in cui la stessa è pronunciata e letta in udienza.”

La sentenza delle Sezioni Unite mette fine ad un eventuale contrasto segnalato dalla sezione lavoro della Cassazione.
Tuttavia si tratta di una questione di interesse generale anche se, nel caso in questione, si riferiva alla protezione internazionale.
In estrema sintesi la Cassazione ha osservato che, per potere impugnare, serve una conoscenza effettiva e non soltanto legale del provvedimento. Quindi non è sufficiente la sua lettura in udienza, peraltro senza alcuna menzione della motivazione.
Come detto basta la comunicazione effettuata dalla Cancelleria per far decorrere il termine di 30 giorni. In ogni caso se le due forme, comunicazione o notifica dell’ordinanza, mancano, l’ordinanza può essere impugnata entro sei mesi dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 327 Cpc.
È poi da attenzionare la circostanza che nel procedimento sommario do cognizione, per scattare il detto termine di trenta giorni, onde proporre appello, la comunicazione deve contenere il testo integrale della decisione che, com’è noto, comprende dispositivo e motivazione.
Inoltre, la data dell’atto di cancelleria prevale se è anteriore alla notifica del provvedimento ad istanza di parte.
L’equipollenza stabilita tra comunicazione di cancelleria e notifica di parte è dovuta al fatto che entrambe, se correttamente eseguite, assicurano un’informazione chiara e completa e stabiliscono un punto di equilibrio fra la necessità di accelerare la definizione della controversia e l’attuazione del giusto processo.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in pdf: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 28975 del 2022

Giudice di Pace di Acireale – Date ed Orari delle udienze Penali del mese di ottobre 2022 per numero di procedimento.

Al fine di contribuire alla massima diffusione delle notizie e delle comunicazioni afferenti l’Ufficio del Giudice di Pace di Acireale, l’Associazione Forense Acese, continuando nel rapporto di fattiva collaborazione con la relativa cancelleria, pubblica qui sul proprio sito gli orari in cui verranno chiamati i procedimenti penali del mese di ottobre 2022.

Detti orari saranno visionabili sul seguente file evidenziato in grassetto, in formato .pdf, scaricabile cliccandovi sopra.

Patané udienza penale dell’11.10.2022

Ovviamente, i riferimenti sono soltanto al numero del procedimento, nel rigoroso rispetto della legge sulla privacy.

Il Vicepresidente A.F.A.
Mario Tornatore

Cassazione Civ. Sentenza n. 22958 del 22 luglio 2022: “ogni condomino può conferire delega ad un proprio rappresentante per intervenire all’assemblea. In detta delega può fissare i limiti del mandato e dunque anche soltanto per uno o più degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno.”

Si tratta di una interessante decisione che tornerà utile, ai tanti colleghi amministratori di condomini, anche perché sono stati anche ribaditi chiarimenti in merito alla natura e alla funzione del verbale assembleare.
In sintesi la Suprema Corte ha affermato che i condomini, impossibilitati a prendere parte all’assemblea, possono conferire a terzi anche una delega parziale, ossia limitata ad alcuni punti posti all’ordine del giorno.
La Cassazione ha inoltre puntualizzato che solo il condomino delegante può impugnare la deliberazione assembleare, laddove il delegato abbia svolto il proprio mandato esorbitando dai poteri attribuitigli.
Questo perché, in base alle regole sul mandato, solo il delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, non anche agli altri condomini, estranei a tale rapporto.
Di conseguenza, in mancanza di impugnazione da parte del delegante, la delibera è perfettamente valida anche se la stessa sia stata adottata in forza del voto di un falso o infedele delegato. Ed anche se detto voto abbia inciso sulla regolare costituzione della riunione o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa, prescritta dalla legge o dal regolamento.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica Sentenza in pdf: Cass. Civ. Sent. n. 22958 del 2022