Cassazione Civ., Ordinanza n. 24204/2024: “l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro è validamente motivato se riproduce il contenuto essenziale di un atto preso come parametro di riferimento.”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24204 del 9 settembre 2024, ha stabilito che l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro è validamente motivato se riproduce il contenuto essenziale di un atto preso come parametro di riferimento.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un contribuente che chiedeva l’annullamento dell’avviso di rettifica stante che l’Ufficio non aveva allegato, al suddetto avviso, la copia dell’atto similare richiamato. Ciò in virtù dell’art. 52 del dpr n. 131 del 1986.

Tuttavia, nel caso in specie, ha ritenuto che, pur mancando l’allegazione dell’atto richiamato, l’avviso opposto ne riportava comunque il contenuto essenziale.

                               Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 24204 del 2024

Cassazione Civ., Ordinanza  n. 23570/2024: “la sentenza irrevocabile di assoluzione  (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso), riguardante gli stessi fatti oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato anche nell’ambito di quest’ultimo giudizio”

La Cassazione, con l’ordinanza  n. 23570  del 3 settembre 2024, ha stabilito che la sentenza irrevocabile di assoluzione
(perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso), riguardante gli stessi fatti oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato anche nell’ambito di quest’ultimo giudizio.
——————————
Si tratta di una decisione storica, basata sulle modifiche del d.lgls di revisione delle sanzioni n. 87 del 2024. In pratica gli ermellini hanno fatto riferimento al nuovo art.21bis del d.lgs. n.74 del 2000,  così rubricato ” Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione “.
Alla luce di tale ius superveniens, la Cassazione, decidendo nel merito e compensando le spese per tutti i gradi del giudizio, ha annullato definitivamente gli avvisi di accertamento impugnati.
        Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 23570 del 2024

Cassazione, Ordinanza n. 22754/2024: “l’opposizione all’atto di pignoramento, che si reputa illegittimo per effetto della omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposta, è ammissibile e da proporsi dinanzi al giudice tributario”.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22754 del 13 agosto 2024, ha riconfermato che l’opposizione all’atto di pignoramento, che si reputa illegittimo per effetto della omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposta, è ammissibile e da proporsi dinanzi al giudice tributario. Infatti si tratta del primo atto con cui il contribuente ha notizia della volontà dell’ufficio di procedere alla riscossione di un credito tributario.
—————————
Il Supremo Collegio col superiore provvedimento ha ricordato che , in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento, viziato perché non proceduto da una valida notifica della cartella di pagamento, è ammissibile e va proposto, ai sensi del d.lgs. n.546 del 1992, del d.p.r. n.602 del 1973 e dell’art. 617 c.p.c., davanti al giudice tributario.
Trattasi, infatti, del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione  di un credito tributario.
La Cassazione ha aggiunto che, in questo caso, poiché si tratta di un atto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., rientra nell’ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell’art.19 del d.lgs. n.546 del1992.
                    Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 22754 del 2024

Cass. Civ.,  Ordinanza n. 21214/2024: “le operazioni di versamento su conto corrente possono essere usate con valore presuntivo verso tutti i contribuenti. Infatti sono quelle di prelevamento che hanno tale valenza solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa.”

La Cassazione,  con l’ordinanza n. 21214, emessa il 30 luglio 2024, ha specificato che le operazioni di versamento su conto corrente possono essere usate con valore presuntivo verso tutti i contribuenti. Infatti sono quelle di prelevamento che hanno tale valenza solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa.
———————————————————
La Suprema Corte ha, in pratica, chiarito che la presunzione legale, relativa alla disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non viene meno all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.
Ciò, stante che le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa. Mentre,  quelle di versamento,   operano nei confronti di tutti i contribuenti. Questi possono contrastarne l’efficacia dimostrando, in concreto,  che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta,  che provengono dalla vendita di un immobile o di altro, o sono irrilevanti.
Di conseguenza, anche all’indomani della pronuncia della Consulta,  resta invariata la presunzione legale, posta dall’art.  32 DPR n.600 del 1973, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo.  Pertanto questi sarà onerato di provare, in modo analitico, l’estraneitaà di tali movimenti ai fatti imponibili.
  Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 21214 del 2024

Cassazione,  Ordinanza n. 13268/2024: “in tema di contenzioso tributario, il riferimento alla peculiarità della controversia,  non appare idoneo motivo atto a sostenere validamente il capo di sentenza che disponga la compensazione delle spese di lite.”

La  Corte di Cassazione,  con l’ordinanza n. 13268 del 14 maggio 2024, ha chiarito che in tema di contenzioso tributario, il riferimento alla peculiarità della controversia,  non appare idoneo motivo atto a sostenere validamente il capo di sentenza che disponga la compensazione delle spese di lite.
——————————————————–
La Suprema Corte è stata costretta a ribadire che la compensazione delle spese può essere disposta solo qualora sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ma  esplicitamente indicate nelle motivazioni.
Infatti, con la riforma del processo tributario,  a decorrere dal primo gennaio 2016, la regolamentazione delle spese processuali è contenuta nell’art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Questo così dispone: ” Le spese di giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte,  dalla Commissione Tributaria, soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
In altre parole il giudice non può limitarsi a dichiarare l’esistenza di gravi motivi per compensare le spese del giudizio,  come prima era ben possibile fare, ma questi motivi devono essere indicati specificatamente e non più espresse con una formula generica.
Avv. Salvatore Torchia