La Cassazione, con l’ordinanza n. 24204 del 9 settembre 2024, ha stabilito che l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro è validamente motivato se riproduce il contenuto essenziale di un atto preso come parametro di riferimento.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un contribuente che chiedeva l’annullamento dell’avviso di rettifica stante che l’Ufficio non aveva allegato, al suddetto avviso, la copia dell’atto similare richiamato. Ciò in virtù dell’art. 52 del dpr n. 131 del 1986.
Tuttavia, nel caso in specie, ha ritenuto che, pur mancando l’allegazione dell’atto richiamato, l’avviso opposto ne riportava comunque il contenuto essenziale.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 24204 del 2024