Cassazione Civ. Ordinanza n. 10175 del 30 marzo 2022: l’accertamento tributario, basato su prove acquisite illegalmente, resta comunque valido.

La Cassazione, con ordinanza n. 10175 del 30 marzo 2022, ha chiarito che l’accertamento tributario, basato su prove acquisite illegalmente, resta comunque valido.
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Questa pronuncia, pur confermando un orientamento giurisprudenziale esistente, è comunque estremamente importante.
Infatti tocca un nervo scoperto del nostro sistema tributario la cui soluzione, in senso equitativo e favorevole alla parte debole del rapporto, che è sempre ed in ogni caso il contribuente, è stata auspicata anche dalla commissione interministeriale sulla riforma della giustizia Tributaria ma che, a tutt’oggi, non è stata affrontata dal nostro lento legislatore.
Peraltro questa situazione, che può considerarsi paradossale, trae origine dal fatto che, nel nostro ordinamento tributario, non esiste una previsione di generale invalidità delle prove acquisite illegittimamente che,invece, è presente nel diritto penale.
In pratica il sistema tributario è, allo stato, meno garantista di quello penale.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 10175 del 2022

Giudice di Pace di Acireale – Date ed Orari delle udienze Penali del mese di aprile 2022 per numero di ruolo generale.

Al fine di contribuire alla massima diffusione delle notizie e delle comunicazioni afferenti l’Ufficio del Giudice di Pace di Acireale, sopratutto in conseguenza delle misure anti covid-19 adottate dal medesimo, che prevedono la chiamata ad orario prefissato di ogni singolo procedimento, l’Associazione Forense Acese, continuando nel rapporto di fattiva collaborazione con la relativa cancelleria, pubblica qui sul proprio sito gli orari in cui verranno chiamati i procedimenti penali del mese di aprile 2022.

Detti orari saranno visionabili sul seguente file evidenziato in grassetto, in formato .pdf, scaricabile cliccandovi sopra.

Ovviamente, i riferimenti sono soltanto al numero del procedimento, nel rigoroso rispetto della privacy.

dott.ssa Patané udienza penale del 12.4.2022
dott. Floritta udienza penale del 21.4.2022
dott. Conselmo udienza penale del 27.04.2022
dott. Floritta udienza penale del 28.4.2022

Il Vicepresidente A.F.A.
Mario Tornatore

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17408 del 2021: l’uso di fatto di due immobili, come abitazione principale, non consente di fruire dell’esenzione Imu per entrambi.


La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 17408/2021, ha chiarito che le risultanze catastali sono decisive per gli immobili, non solo per ottenere le agevolazioni fiscali, ma anche per attestarne la titolarità.
Infatti, anzitutto ha sostenuto che l’abitazione principale deve essere costituita solo da un immobile. Di conseguenza, per avere diritto al beneficio fiscale su un appartamento che risulta dall’unione di due unità adiacenti, deve provvedere al loro accatastamento unitario.
Pertanto non conta che sia utilizzato come abitazione principale un immobile che sia il risultato dell’unione di due appartamenti contigui, però distintamente iscritti in catasto.
Ove non si provveda all’accatastamento unitario, una delle due unità, a scelta del contribuente, va considerata abitazione diversa da quella principale con il conseguente pagamento dell’Imu. Infatti, anche in questo caso, la forma prevale sulla sostanza.
Da notare che, con questa decisione, la Cassazione si è posta in contrasto con il principio affermato in precedenza. Ad esempio, con l’ordinanza n. 9078 del 2019, aveva ritenuto che l’esenzione per abiitazio principale non fisse limitata ad un solo immobile.
La Cassazione ha inoltre chiarito che il catasto è probante per accertare il soggetto titolare dell’immobile, obbligato al pagamento dell’imposta comunale.
Si tratta però di una presunzione legale che il contribuente può contestare con le risultanze dei registri immobiliari, tenuti dalla Conservatoria.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 17408 del 2021

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5574 del 21 febbraio 2022: un immobile iscritto in catasto come studio non può fruire dell’esenzione che spetta per la prima casa, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale. E’ onere del contribuente, che vuol far valere il diritto all’esenzione, impugnare, eventualmente, l’atto di classamento.


In buona sostanza la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 5574/2022, ha chiarito come, in sede di agevolazione prima casa, la forma prevale sulla sostanza.
Di conseguenza, per il trattamento agevolato, conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia.
In altre parole, l’immobile iscritto in catasto come “ufficio- studio”, quindi con attribuzione della relativa categoria A/10, è soggetto all’imposta. Pertanto, per poter godere dell’esenzione Imu è necessario che l’immobile, adibito a prima casa, sia iscritto in catasto nella categoria A/2.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. 5574 del 2022