Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6092 del 24 febbraio 2022: la mancata consegna dei documenti, richiesti dall’ufficio finanziario, preclude la fornitura degli stessi in una fase successiva. Tuttavia l’Ufficio deve rispettare dei precisi obblighi di informazione ed assegnare dei termini appropriati.

La Suprema Corte con l’Ordinanza n. 6092 del 24 febbraio 2022 ha accolto il ricorso della società contribuente e rigettato l’eccezione di preclusione avanzata dall’ufficio in quanto lo stesso non ha potuto provare di avere osservato gli obblighi imposti a suo carico dall’art. 32 comma 4 del DPR n. 600 del 1973.
Lo stesso infatti stabilisce come l’Ufficio, che in sede di controllo della dichiarazione richieda documenti, deve informare il contribuente che, ove questi non vengano esibiti, non potranno essere utilizzati in sede di accertamento con adesione ed in fase contenziosa.
Orbene l’Ufficio, nel richiedere la documentazione, non aveva inserito nell’invito dette precisazioni.
Di conseguenza la Cassazione ha ritenuto legittimo il deposito dei documenti, effettuati nel primo grado di giudizio, e ritenuti dalla C.T.R. del Lazio non utilizzabili perché, a suo giudizio, fuori termine.
Pertanto, accogliendo il ricorso, ha rinviato il procedimento alla C.T.R. per applicare il principio affermato nell’ordinanza ed anche per liquidare le spese di legittimità.

Avv. Salvatore Torchia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7441 dell’8 marzo 2022: la delega, con cui il Capo, dell’Ufficio assegna la sottoscrizione degli avvisi di accertamento ad un funzionario, diverso da quello istituzionalmente competente, ha natura di delega di firma e non di funzioni. Tuttavia, in caso di contestazione, al fine di accertare l’esistenza e l’identità del sottoscrittore, questa stessa delega deve essere necessariamente prodotta in giudizio.

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 7441 dell’8.3.2022, ha accolto il ricorso del contribuente e, decidendo nel merito, ha ribadito una serie di principi di rilievo.

Anzitutto ha ricordato che la delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni, poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna. Infatti l’atto, firmato dal delegato, resta imputabile all’organo delegante. Di conseguenza, l’attuazione di detta delega di firma, può avvenire anche mediante ordini di servizio.

Nel caso specifico, di cui al ricorso, la mancanza agli atti della produzione della delega ha impedito la verifica della legittimità della sottoscrizione dell’atto da parte di chi non ha, istituzionalmente, la rappresentanza esterna dell’ Ufficio . Poichè la circostanza era stata eccepita dal contribuente, fino dal primo grado del giudizio, la Cassazione ha annullato l’accertamento senza rinvio ed ha condannato l’Agenzia Entrate alle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro quattromila,oltre spese ed Iva.

Avv. Salvatore Torchia

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Cass. Civ. Sent. n. 2735/2022: in caso di controllo automatizzato e qualora il contribuente abbia presentato una dichiarazione integrativa dei redditi, il termine di decadenza, di cui all’art. 25 del DPR n.602 del 1973, decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa. Però limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.

La Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano errato nell’affermare che il termine di decadenza, per l’amministrazione finanziaria a seguito di controllo ex art. 36bis del DPR 600/73, decorresse dall’anno di presentazione della dichiarazione originaria e non da quello della dichiarazione integrativa.
Di conseguenza ha accolto il ricorso dell’Ufficio precisando che il legislatore non ha ancorato il termine di cui si tratta, alla data della dichiarazione originaria, per non consentire facili abusi.
Tuttavia ha aggiunto che appare ragionevole, ancorare i termini alla dichiarazione integrativa, solo per gli elementi oggetto dell’integrazione.
Peraltro sia l’agenzia delle Entrate , con la circolare n.31 del 2013, che il legislatore, con
l’art.1 comma 640 della legge 190 del 2014, hanno previsto che l’attività di accertamento degli uffici sia legata ai termini di decadenza, calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, solo per quanto riguarda i redditi integrati.
Per tutto ciò che non è stato modificato restano fermi i termini di decadenza decorrenti dall’anno di presentazione della dichiarazione originaria.

Avv. Salvatore Torchia

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Cass. Civ. Ordinanza n. 587/2022: l’estratto di ruolo non è più un atto autonomamente impugnabile, tranne in determinati casi, tuttavia la non impugnabilità non è retroattiva.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi perché l’Agenzia dell’Entrate, nonostante le numerose pronunce di merito circa l’applicabilità solo per il futuro delle disposizioni innovative introdotte dall’art. 3 bis del d.l. n.146 del 2021, che ha modificato l’art.12 del dpr n.602 del 1973, ne ha ritenuto la validità retroattiva.

Di conseguenza ha impugnato la decisione della CTR, favorevole al contribuente.

La Cassazione, come detto, ha rigettato il ricorso dell’Ufficio evidenziando che la norma innovativa, limitando la platea degli atti impugnabili, agisce sui “presupposti” del processo e non sul “governo” dello stesso processo, rendendo applicabile alla fattispecie il principio “tempus regit actum”.

Avv. Salvatore Torchia

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