Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4245 del del 10 febbraio 2022: le modifiche in aumento, apportate alle superficie tassabili ai fini Tarsu, rispetto a quelle dichiarate dai contribuenti, devono comunque essere rapportate dal comune alle planimetrie catastali, con apposita comunicazione delle variazioni da inviare al contribuente.

La decisione della Corte si riferisce al ricorso, proposto dal Comune di Frosinone, avverso la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l’appello di un contribuente contro maggiori pretese Tarsu, oggetto di un avviso di accertamento per gli anni 2009-2010.

Con tale atto veniva infatti individuata una maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata dal contribuente.il quale ne aveva eccepito il difetto di motivazione e l’illegittima applicazioni di sanzioni nonché il mancato rispetto dei criteri previsti dall’art. 1 comma 340 della legge n. 311 del 2004. (Finanziaria 2005).

Il Comune quindi, ricorrendo in Cassazione, insisteva sulla adeguatezza della motivazione dell’avviso e sulla correttezza della procedura. Sosteneva che spettava al contribuente dimostrare,con apposita documentazione, i presupposti per eventuali riduzioni.

La Cassazione, pur ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento, ha però, nel merito, dato pregio al parametro catastale di cui alla procedura introdotta dalla legge finanziaria del 2005, invocata dal contribuente.

In buona sostanza, dal 1 gennaio 2005, i comuni, prima dell’ avviso di accertamento, erano tenuti a comunicare, a chi aveva dichiarato una superficie inferiore, la modifica d’ufficio effettuata.

Nel caso in specie,invece,benché la normativa fosse in vigore dal 2005,il Comune aveva emesso l’avviso ,con sanzioni ed interessi, senza avere inviato alcuna preventiva comunicazione delle modifiche apportate alla superficie dichiarata .

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 4245 del 2022

In ricordo dell’Avv. Nunzio Bonaccorsi, galantuomo, esempio di correttezza e signorilità nella vita e nella professione.

Credo di avere conosciuto Nunzio Bonaccorsi a metà degli anni 80’ in occasione di qualche questione da Egli trattata per conto di mio nonno, il Cav. Pippo Leonardi. Piccolo di statura, mi parve subito una persona vivace ma al tempo stesso in grado di infondere tranquillità. Era il classico avvocato che sapeva occuparsi di tutto nell’ambito del diritto civile, oggi in un’epoca di iperspecializzazione forse uno come lui sarebbe considerato un pesce fuor d’acqua, ma credo che la sua variegata clientela che andava dal sacerdote all’impiegato alla signora che doveva divorziare per finire a delle Società importanti tipo Acque di Casalotto, Vivai Faro e simili apprezzasse questa sua straordinaria versatilità. E soprattutto tutti indistintamente apprezzavano l’estrema correttezza e signorilità della sua persona, capace di far venire alla luce, anche nelle situazioni a volte più difficilmente inquadrabili, le ragioni del diritto che erano comunque plausibilmente sostenibili.
Ricordo che era amico di grandi giuristi dell’epoca, uno fra tutti il Prof. Edoardo Grasso, un’istituzione della Procedura Civile a Catania. Quando io, avendo saputo dell’amicizia tra lui e Nunzio, gli chiesi timidamente se potesse “segnalare” il mio nome all’approssimarsi di un esame, mi rispose candidamente che il suo amico era un buonissimo docente e non avrei avuto alcun problema a superare l’esame, anche con un buon voto. E così fu!
Vi fu anche un’idea di andare a fare la pratica forense nel suo studio, cosa poi non concretizzatasi per mere banalità, ma questo non mi impediva – da praticante prima e da avvocato poi – di andare a chiedere un suo schiarimento quando le cose mi apparivano nebulose. E sempre il suo parere risultava, se non risolutivo, prezioso e saggio oltre ogni dubbio.
Da sempre divideva il suo lavoro tra Maugeri, contrada di Valverde ove abitava e faceva ricevimento due volte a settimana, ed Acireale ove aveva studio insieme al fratello ingegnere al corso Sicilia, sopra il fruttivendolo, ed era immancabilmente presente il martedì ed il venerdì.
Negli ultimi anni mi confessava di trovarsi un po’ spaesato in mezzo a tanti giovani Colleghi che ormai non conosceva più, a Giudici “ragazzini” di fresca nomina alcuni dei quali attenti soprattutto alla carriera ed a tanti altri problemi che nel martoriato settore della Giustizia non mancavano mai.
Ricordo solo una volta ad una udienza civile che perse un tantino della sua proverbiale calma davanti al Dott. Felice Lima che adducendo un ruolo ormai al collasso voleva fargli un rinvio “futuristico”. Nell’occasione Nunzio gli fece presente in maniera ferma ed accorata che sarebbe stata quasi una denegata giustizia trattandosi di una causa praticamente vinta e contumaciale. Il Dott. Lima si convinse della fondatezza della richiesta ed accordò un rinvio che definiremmo ragionevole.
Affezionatissimo alla sua macchina da scrivere, preferiva lasciare il computer ai collaboratori dello studio e credo che non avesse mai davvero preso le misure del processo telematico, dei crediti formativi eccetera. Probabilmente le riteneva cose astruse e preferiva, nell’ultimo lustro quantomeno, godersi la tranquillità della campagna, di cui era uno straordinario conoscitore ed amante, arrivando persino a provvedere in prima persona alla raccolta dei frutti sugli alberi del suo podere quando arrivava la stagione propizia.
Ciao Nunzio non sono mai riuscito a darti del tu, ma solo perché ci separavano un po’ troppi anni … che la terra ti sia lieve !

Avv. Giuseppe Leonardi

Giudice di Pace di Acireale – Date ed Orari delle udienze Penali del mese di marzo 2022 per numero di ruolo generale.

Al fine di contribuire alla massima diffusione delle notizie e delle comunicazioni afferenti l’Ufficio del Giudice di Pace di Acireale, sopratutto in conseguenza delle misure anti covid-19 adottate dal medesimo, che prevedono la chiamata ad orario prefissato di ogni singolo procedimento, l’Associazione Forense Acese, continuando nel rapporto di fattiva collaborazione con la relativa cancelleria, pubblica qui sul proprio sito gli orari in cui verranno chiamati i procedimenti penali del mese di marzo 2022.

Detti orari saranno visionabili sul seguente file evidenziato in grassetto, in formato .pdf, scaricabile cliccandovi sopra.

Ovviamente, i riferimenti sono soltanto al numero del procedimento, nel rigoroso rispetto della privacy.

dott.ssa Patané udienza penale dell’8.3.2022
dott. Floritta udienza penale del 17.3.2022
dott. Conselmo udienza penale del 23.3.2022

Il Vicepresidente A.F.A.
Mario Tornatore

Cassazione civ. Ordinanza n. 2257 del 26/01/2022: la Tari è dovuta anche se per un immobile è cessata la locazione e sono state disattivate le utenze, sia che venga adibito ad uso domestico o non domestico. Infatti si presume sempre la produzione di rifiuti a meno che il contribuente non fornisca un’idonea prova contraria.


Secondo la Suprema Corte il presupposto della Tari è costituito dalla detenzione o occupazione di una “res” suscettibile di produrre rifiuti.

Di conseguenza è onere del contribuente dimostrare di non essere soggetto al tributo.

Orbene, nel caso in contestazione, non era mai stata avanzata al Comune alcuna richiesta di esonero fondata sul rilievo che il cespite si fosse trovato in oggettive condizioni di non utilizzabilità che non consentiva la produzione di rifiuti.

In buona sostanza la presunzione di legge, in ordine alla produzione di rifiuti, può essere superata solo qualora vengano documentati i fatti che rendono l’immobile insuscettibile di produrre rifiuti e tali non sono né la risoluzione del rapporto di locazione né il distacco delle utenze. Le stesse, infatti, rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza della Cassazione in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 2257 del 2022