Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7360/2024: indagini bancarie ex art. 32 DPR n. 600 del 1973 su operazioni eseguite dal contribuente in c/c di terzi.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7360 del 19 marzo 2024, ha enunciato il seguente principio di diritto in relazione alle indagini su c/c di terzi:
” In caso di accertamento fiscale scaturente anche da indagini bancarie ex art. 32 DPR n. 600 del 1973, in relazione a operazioni effettuate dal contribuente su conti correnti intestati a terzi,  qualora questi sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti di siffatte indagini,  legittimamente essi confluiscono,  insieme agli altri elementi raccolti,  nella metodologia dell’accertamento induttivo puro,  ai sensi dell’art. 39 comma 2 del citato DPR. Con la conseguenza che il Fisco non è gravato di alcun ulteriore onere probatorio circa la riferibilita’ al contribuente dei conti e delle somme di cui alle suddette operazioni. Spetta invece al contribuente di offrire rigorosa prova contraria”.
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La Suprema Corte non ha condiviso le conclusioni dei giudizi di merito che avevano accolto il ricorso del contribuente sulla circostanza che i conti correnti non risultavano intestati allo stesso ma a due diverse società di capitali.  Inoltre non erano state provate le riferibiiita’ delle movimentazioni in capo allo stesso contribuente.
Ha ritenuto invece, accogliendo il ricorso dell’Ufficio, che l’art. 51 del DPR n. 633 del 1972 e l’art. 32 del DPR n.600 del 1973 consentano agli Uffici finanziari l’accertamento fiscale tramite indagini sui conti correnti intestati a terzi, nel caso in cui, sulla base di elementi indiziari, emergano circostanze che fanno ritenere come queste movimentazioni siano state utilizzate per occultare operazioni giudiziarie fiscalmente rilevanti. Peraltro, nel caso specifico,  il contribuente, invitato a chiarire con questionario,  avrebbe dovuto giustificare non solo sul merito, ma sull’effettiva imputabilita’ a terzi delle somme.
                     Avv. Salvatore Torchia 

Corte di Cassazione Civ., Ordinanza n. 7436/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso perché prolisso e perché non conteneva l’esposizione sommaria delle reciproche pretese delle parti.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7436 del 20 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso perché prolisso e perché non conteneva l’esposizione sommaria delle reciproche pretese delle parti.
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La Suprema Corte ha  chiarito che, ai sensi dell’art. 366 primo comma n. 3 del c.p.c., chi si rivolge ad essa deve indicare, in modo sommario, le reciproche pretese con i presupposti di fatto e di diritto che le sorreggono, insieme ad eccezioni, difese e deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria. È inoltre tenuto a riferire le argomentazioni sulla quale è fondata la sentenza di primo grado, le difese svolte dalle parti in appello ed il tenore della decisione per cui si ricorre in Cassazione.
Insomma  la necessità dell’esposizione sommaria è un requisito di contenuto-forma del ricorso e non costituisce un mero formalismo.
In pratica serve a garantire alla Corte una chiara e completa cognizione sia del fatto sostanziale, che dà origine alla controversia,  sia di quello processuale.
In ogni caso non deve costringere i giudici di legittimità a leggere la sentenza di appello per ricostruire la vicenda.
Nel caso in specie il ricorso per Cassazione, pur estendendosi per ben 56 pagine,  non ha consentito ai giudici di comprendere la vicenda sottesa alla lite.
Gli stessi pertanto lo hanno qualificato prolisso, privo dell’esposizione sommaria,  e quindi inammissibile.
 Avv. Salvatore Torchia

Cassaz. Civ.,  Ordinanza n. 5317 del 2024: “il recupero d’imposta, suoi maggiori redditi accertati attraverso indagini sui conti correnti, è legittimo nei confronti di tutti i contribuenti solo se attenziona versamenti che l’ufficio ritenga ingiustificati, mentre ne restano esclusi i prelevamenti.” 

La Cassazione,  con l’Ordinanza n. 5317 del 28 febbraio 2024, ha ribadito che il recupero d’imposta, suoi maggiori redditi accertati attraverso indagini sui conti correnti, è legittimo nei confronti di tutti i contribuenti solo se attenziona versamenti che l’ufficio ritenga ingiustificati, mentre ne restano esclusi i prelevamenti.
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Con questa decisione la Suprema Corte ha voluto dare continuità al suo orientamento nel senso che la disponibilità di un maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari,  non è riferibile solo ai titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo  ma si estende a tutti i contribuenti.
Tuttavia, ha chiarito che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo solo nei confronti di titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.  Costoro possono contrastare l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.
Avv. Salvatore Torchia

Cassazione Civ., Ordinanza n.3097 del 2024: “se l’Ente è inadempiente, il giudizio di ottemperanza costituisce l’unico rimedio per l’attuazione delle sentenze tributarie.”

La Cassazione, con ordinanza n.3097 del 22 febbraio 2024, ha stabilito che, se l’Ente è inadempiente, il giudizio di ottemperanza costituisce l’unico rimedio per l’attuazione delle sentenze tributarie.
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Siamo in presenza di una decisione molto interessante perché la Suprema Corte ha eliminato,per il contribuente, la possibilità di ricorrere al processo di esecuzione forzata,  regolato dal codice di procedura civile, che in passato costituiva una valida alternativa.
Da oggi in poi, pertanto,  il giudizio di ottemperanza costituisce l’unico rimedio per ottenere il dovuto e il contribuente non può piu’rivolgersi al giudice civile per avviare l’azione di esecuzione forzata.
Peraltro i giudici di legittimità hanno rilevato che il giudizio di ottemperanza presenta caratteristiche diverse rispetto al giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia perché il suo scopo non  è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto quella di dare attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo.
Ed infatti il ricorso per l’ ottemperanza può essere proposto anche se la sentenza non è divenuta definitiva.
Avv. Salvatore Torchia

Cassazione civile, Ordinanza n. 36004 del 2023: “nel ricorso in Cassazione, non è ammissibile la deduzione sulla erronea valutazione delle prove raccolte, pur se presuntive.”

La Suprema Corte, con Ordinanza n. 36004 del 27 dicembre 2023, ha stabilito che, nel ricorso in Cassazione, non è ammissibile la deduzione sulla erronea valutazione delle prove raccolte, pur se presuntive.
Infatti, si tratta di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
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In pratica la Cassazione ha affermato che la valutazione delle prove raccolte,  anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni, in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, non sono sindacabili nel giudizio di legittimità.
              Avv. Salvatore Torchia