La Cassazione, Sent. n. 16105/2024: “i contrasti giurisprudenziali comportano l’esonero dal pagamento delle sanzioni per i contribuenti.”

La Cassazione, con la sentenza n. 16105 del 10 giugno 2024, ha stabilito che i contrasti giurisprudenziali comportano l’esonero dal pagamento delle sanzioni per i contribuenti.
Pertanto l’incertezza normativa può essere anche determinata da divergenti pronunce dei giudici di legittimità e di merito.
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Insomma, per i giudici della Cassazione,  rientra tra i ” fatti indice dell’incertezza normativa oggettiva ” anche la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, di legittimità e  pure di merito.  Il giudice infatti è l’unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere- dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata Interpretazione. Di conseguenza, per la Suprema Corte, i contrasti giurisprudenziali si aggiungono alle cause che comportano la non applicazione delle sanzioni.
                Avv. Salvatore Torchia

Cassazione,  Ordinanza n.16812/2024: “la cartella di pagamento è di per sé motivata, se reca il riferimento agli estremi  dell’avviso di accertamento, a cui fa riferimento,  regolarmente notificato.”

La Cassazione,  con l’Ordinanza n.16812/2024, ha evidenziato che la cartella di pagamento è di per sé motivata, se reca il riferimento agli estremi
dell’avviso di accertamento, a cui fa riferimento,  regolarmente notificato.
Di conseguenza,  non necessita di alcuna motivazione o indicazione anche nel caso in cui la pretesa sia stata parzialmente versata ed erroneamente rimborsata dall’ufficio.
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In buona sostanza la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’ufficio delle dogane, ha ribadito che la cartella di pagamento,  che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente,  è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto.
Infatti lo stesso è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù dell’atto impositivo, da lui già conosciuto.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento conteneva gli estremi dell’avviso di rettific, regolarmente notificato al contribuente.  Pertanto non poteva ritenersi in alcun modo il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
                   Avv. Salvatore Torchia

Cassazione, Ordinanza n. 16300/2024: “è nulla la notifica di un appello, da parte dell’Agenzia delle Entrate, presso il domicilio del difensore della controparte, se il plico è stato consegnato al portiere dello stabile e non è stata inviata la raccomandata informativa al destinatario.”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 16300 del 12 giugno 2024, ha stabilito che è nulla la notifica di un appello,  da parte dell’agenzia delle entrate, presso il domicilio del difensore della controparte , se il plico è stato consegnato al portiere dello stabile e non è stata inviata la raccomandata informativa al destinatario.
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In pratica la notifica di un atto tributario o processuale, tramite il servizio postale con la procedura prevista per gli atti giudiziari, non si perfeziona nel caso di mancata consegna al destinatario, per temporanea assenza dell’interessato o di altri soggetti abilitati a riceverlo, se in sede giudiziaria non viene fornita la prova dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata che comunica l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale.
Peraltro, per il perfezionamento della notifica,  non è sufficiente provare solo l’avvenuta spedizione della raccomandata.  Infatti,  in base a quanto stabilito dalla legge n. 890 del 1982, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente mediante la prova giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che, anche se non sottoscritto dalla parte,  viene restituito al mittente.
Invero la notifica al soggetto momentaneamente assente,   si perfeziona con l’invio della raccomandata informativa, che in caso di mancato ritiro si ha per avvenuta dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, la quale produce l’effetto della conoscibilita’ dell’atto. Tuttavia serve allegare l’avviso di ricevimento.
L’omissione di questa produzione comporta la dichiarazione di illegittimità della notifica.
Questo obbligo vale non solo per la notifica a mezzo del servizio postale, ma anche tramite Ufficiale giudiziario, messo comunale,  messo notificatore ecc.
Insomma, in caso di rifiuto a ricevere l’atto o mancanza di soggetti autorizzati, occorre l’invio della raccomandata con r.r. che dichiari l’avvenuto deposito o alla posta o alla casa Comunale.
 Avv. Salvatore Torchia 

Cassazione Civ., Sent. n. 12398/2024: “la caparra penitenziale non può essere considerata un negozio sospensivamente condizionato, ma piuttosto come condizione risolutiva espressa.”

La Cassazione, con la sentenza n. 12398 del 7 maggio 2024, ha chiarito che la caparra penitenziale non può essere considerata un negozio sospensivamente condizionato, ma piuttosto come condizione risolutiva espressa. Infatti, l’esercizio del recesso,  rimuove gli effetti contrattuali già prodotti o ne impedisce la produzione.  Pertanto, la tassazione della caparra penitenziale, deve essere differita fino al momento dello scioglimento del contratto, quando si manifesta la capacità contributiva.
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Si tratta di una decisione importante perché rappresenta un passo avanti, nell’adeguamento del quadro normativo,alla complessità delle transazioni contrattuali.  In altre parole offre maggiore chiarezza e coerenza nel trattamento fiscale delle caparre penitenziali.
Invero la caparra penitenziale,  definita come la somma versata in vista di un possibile recesso contrattuale,  rappresenta un corrispettivo per il diritto di recesso. Di contro,  com’è noto, la caparra confirmatoria non prevede, anzi vieta il diritto di recesso.
La Cassazione,  per completare la sua disamina, ha stabilito anche che le imposte, versate per acconti e caparre confirmatorie , possono essere scomputate dalla tassazione del contratto definitivo ed ha esteso tale principio anche alle caparre penitenziali.
In definitiva la superiore pronuncia risolve una questione che è stata a lungo oggetto di controversie interpretative.
   Avv. Salvatore Torchia

Cassazione, Ordin. n. 9646/2024: “ai fini dell’applicabiiita’ della tariffa smaltimento rifiuti nelle utenze non domestiche, le somme vanno commisurate al tipo di attività per unità di superficie.”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9646 del 10 aprile 2024, ha stabilito come, ai fini dell’applicabiiita’ della tariffa smaltimento rifiuti nelle utenze non domestiche, le somme vanno commisurate al tipo di attività per unità di superficie.
 Di conseguenza la norma regolamentare, secondo cui la tariffa da applicare sulle utenze non domestiche è unica, non è legittima e va disapplicata.
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Si tratta di una decisione importante in quanto è stata trattata in pubblica udienza.
Infatti ormai vige il principio secondo il quale, vanno tenute  in pubblica udienza,  le cause che pongono un tema inedito su cui non si registrano precedenti nell’ambito della stessa Corte.
Nello specifico l’articolo 18 di un regolamento comunale ha previsto, fra l’altro,  che la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica sia ” unica” ,anche se le superfici, che servono per lo svolgimento della medesima attività,  presentano differenti destinazioni d’uso e sono ubicate in luoghi diversi.
Orbene, i Consiglieri di Piazza Cavour hanno richiamato la normativa di riferimento ed hanno osservato che  nella stessa veniva usata la locuzione
 ” tipologia di attività per unità di superficie “. Pertanto occorreva anzitutto risolvere la questione giuridica di ” unità di superficie  “.
La Suprema Corte l’ ha intesa come un’area dotata di completa autonomia fisica e strutturale, materialmente separata da quella principale cui eventualmente accede per l’esercizio di attività a quest’ultima strumentale e funzionale.
In buona sostanza, deve trattarsi di un’unità immobiliare distinta e qualificata sia da una propria individualità strutturale, sia di una peculiare tipologia di attività.
In altre parole una cosa è il capannone, destinato all’attività principale di natura industriale nel settore manifatturiero,  ed un’altra è l’area destinata a stoccaggio merci ed uffici. Va pertanto applicata una tariffa diversa commisurata al differente coefficiente di potenziale produttività di rifiuti, previsto dalle varie categorie tariffarie ed alla specificità del rifiuto prodotto.
Avv. Salvatore Torchia