Cassazione, Ordin. n. 9646/2024: “ai fini dell’applicabiiita’ della tariffa smaltimento rifiuti nelle utenze non domestiche, le somme vanno commisurate al tipo di attività per unità di superficie.”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9646 del 10 aprile 2024, ha stabilito come, ai fini dell’applicabiiita’ della tariffa smaltimento rifiuti nelle utenze non domestiche, le somme vanno commisurate al tipo di attività per unità di superficie.
 Di conseguenza la norma regolamentare, secondo cui la tariffa da applicare sulle utenze non domestiche è unica, non è legittima e va disapplicata.
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Si tratta di una decisione importante in quanto è stata trattata in pubblica udienza.
Infatti ormai vige il principio secondo il quale, vanno tenute  in pubblica udienza,  le cause che pongono un tema inedito su cui non si registrano precedenti nell’ambito della stessa Corte.
Nello specifico l’articolo 18 di un regolamento comunale ha previsto, fra l’altro,  che la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica sia ” unica” ,anche se le superfici, che servono per lo svolgimento della medesima attività,  presentano differenti destinazioni d’uso e sono ubicate in luoghi diversi.
Orbene, i Consiglieri di Piazza Cavour hanno richiamato la normativa di riferimento ed hanno osservato che  nella stessa veniva usata la locuzione
 ” tipologia di attività per unità di superficie “. Pertanto occorreva anzitutto risolvere la questione giuridica di ” unità di superficie  “.
La Suprema Corte l’ ha intesa come un’area dotata di completa autonomia fisica e strutturale, materialmente separata da quella principale cui eventualmente accede per l’esercizio di attività a quest’ultima strumentale e funzionale.
In buona sostanza, deve trattarsi di un’unità immobiliare distinta e qualificata sia da una propria individualità strutturale, sia di una peculiare tipologia di attività.
In altre parole una cosa è il capannone, destinato all’attività principale di natura industriale nel settore manifatturiero,  ed un’altra è l’area destinata a stoccaggio merci ed uffici. Va pertanto applicata una tariffa diversa commisurata al differente coefficiente di potenziale produttività di rifiuti, previsto dalle varie categorie tariffarie ed alla specificità del rifiuto prodotto.
Avv. Salvatore Torchia

Cassaz. Pen., Sentenza n. 21860/2024: “la bancarotta fraudolenta patrimoniale scatta anche per chi tenta di salvare l’impresa dal fallimento.” 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21860 del 31 maggio 2024, ha sostenuto che la bancarotta fraudolenta patrimoniale scatta anche per chi tenta di salvare l’impresa dal fallimento.
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Ove c’è ne fosse stato bisogno la Suprema Corte ha chiarito e ribadito che,
se con le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale, si cagiona un danno ai creditori, diventa irrilevante il motivo che ha determinato il comportamento del soggetto attivo. Pertanto risponde di bancarotta fraudolenta anche chi abbia agito con l’intenzione di ” salvare  ” l’impresa dal fallimento.
Peraltro la bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo e di conseguenza la condotta, una volta intervenuta la sentenza di fallimento,  assume rilievo in qualsiasi momento sia stata commessa. E cioè anche quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.
Insomma a configurare detto reato basta anche il primo atto di gestione compiuto in una società nuova di zecca, se l’operazione squilibra attività e passività in modo da incidere per sempre sulla vita dell’impresa.
                                   Avv. Salvatore Torchia 
Scarica la Sentenza:  Cass. Pen. Sent. n. 21860 del 2024

“Adeguati Assetti Organizzativi, Amministrativi e Contabili”. Nuovo evento formativo previsto per il 25 giugno prossimo, coorganizzato dall’A.F.A. con l’A.DO.C.E.C., l’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania e del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili di Catania

Cassazione Civ., Sent. n. 10587/2024: “il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza. Di conseguenza viene dichiarato inammissibile se la parte, che l’ha proposto, sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello.”

La Cassazione, con la sentenza n. 10587 del 18 aprile 2024, ha stabilito che il ricorso incidentale,  anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza.  Di conseguenza viene dichiarato inammissibile se la parte, che l’ha proposto, sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello.
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In buona sostanza la Suprema Corte ha chiarito che la parte vittoriosa nel giudizio di merito non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di appello, nel caso in cui queste domande ed eccezioni, di rito o di merito,  sono state ritenute assorbite.
Invece, li potrà riproporre, con appello incidentale,  nel caso in cui sono state rigettate, espressamente o implicitamente,  dal giudice di merito. Infatti, se c’è stato un mero assorbimento non vi è soccombenza della parte e l’inserimento di detti motivi rendono inammissibile il ricorso per difetto d’interesse.
                      Avv. Salvatore Torchia