Cassazione,  Ordinanza n.5317/2024: “il recupero d’imposta, suoi maggiori redditi accertati attraverso indagini sui conti correnti,  è legittimo nei confronti di tutti contribuenti solo se attenziona versamenti che l’ufficio ritenga ingiustificati,mentre ne restano esclusi i prelevamenti.”

La Cassazione,  con l’ordinanza n.5317 del 28 febbraio 2024, ha ribadito che il recupero d’imposta, suoi maggiori redditi accertati attraverso indagini sui conti correnti,  è legittimo nei confronti di tutti contribuenti solo se attenziona versamenti che l’ufficio ritenga ingiustificati,mentre ne restano esclusi i prelevamenti.
——————————————————-
Con questa decisione la Suprema Corte ha voluto dare continuità al suo orientamento nel senso che la disponibilità di un maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari,  non è riferibile solo ai titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo  ma si estende a tutti i contribuenti.
Tuttavia ha chiarito che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo solo nei confronti di titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.  Costoro possono contrastare l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.
                        Avv. Salvatore Torchia 

Cassazione, Ordinanza n.  10840/2024: “nel processo tributario d’appello non sono ammessi nuove eccezioni relative ai vizi d’invalidità della pretesa fiscale. Tuttavia il divieto non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese riguardanti i fatti costitutivi del credito tributario.” 

La Cassazione, con ordinanza n.  10840 del 22 aprile 2024, ha chiarito che nel processo tributario d’appello non sono ammessi nuove eccezioni relative ai vizi d’invalidità della pretesa fiscale. Tuttavia il divieto non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese riguardanti i fatti costitutivi del credito tributario.
————————————————–
La Suprema Corte ha voluto ribadire che è impedito alle parti solo di ampliare  l’oggetto del processo con l’introduzione di elementi nuovi che non sono stati sottoposti all’esame del giudice di primo grado. Ma non sono considerate eccezioni nuove quelle improprie o mere difese o le censure del contribuente che restano sempre proponibili.
Insomma le contestazioni non devono comportare nuovi elementi di indagine.
A titolo di esempio in secondo grado l’ Ufficio avrà la possibilità di eccepire  l’inammissibilita’ del ricorso di primo grado, proposto dal contribuente,  perché notificato oltre il termine di decadenza.
In questo caso, infatti,  non si tratta di una nuova eccezione, ma di una mera difesa che non introduce alcun nuovo tema d’indagine rispetto al giudizio di primo grado.
 
 Avv. Salvatore Torchia 

Cassazione, Ordinanza n. 2604/2024: “il potere di disapplicazione delle sanzioni, per violazione di norme tributarie, è esercitabile d’ufficio dal giudice qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza e in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa.”

La Cassazione, con ordinanza n. 2604 del 29 gennaio 2024, ha stabilito che il potere di disapplicazione delle sanzioni, per violazione di norme tributarie, è esercitabile d’ufficio dal giudice qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza e in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa.  Non postula quindi una domanda di parte la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione.
—————————–————————-
La decisione della Suprema Corte è interessante perché segue un cambiamento di indirizzo, rispetto ad un precedente orientamento, che aveva ritenuto come la disapplicazione delle sanzioni fosse subordinata all’ eccezione formulata dal contribuente nel ricorso introduttivo.
Si tratta,pertanto,  di un nuovo principio di diritto che la Cassazione ha voluto stabilire.
 Avv. Salvatore Torchia 

Cassazione, Ordinanza n.6289/2024: “il contribuente può validamente eccepire la maturazione del termine di prescrizione della pretesa, sin dal primo grado del giudizio, nel ricorso introduttivo.”

La Cassazione, con ordinanza n.6289 del giorno 8 marzo 2024, ha chiarito che il contribuente può validamente eccepire la maturazione del termine di prescrizione della pretesa, sin dal primo grado del giudizio, nel ricorso introduttivo.
Inoltre non è necessario indicare un termine o un dies a quo specifico, spettando al giudice tributario tale accertamento di fatto.
—————————————————-
In pratica la Suprema Corte ha ricordato che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso.
 Si tratta infatti di una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
  Avv. Salvatore Torchia