Con ordinanza 21178 del 2 ottobre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito le sue determinazioni in merito alla compensazione delle spese del giudizio.
Infatti ha accolto il ricorso di una contribuente ribaltando il verdetto della Commissione Tributaria Regionale di Latina che, dopo aver annullato una cartella di pagamento incompleta e non integrata in giudizio, aveva compensato le spese processuali.
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Si tratta di una decisione resa in un giudizio tributario ma che evidentemente costituisce giurisprudenza consolidata per qualsiasi tipo di causa.
Infatti ha affermato la Suprema Corte come le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione della relativa sentenza, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della concreta controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia.
Inoltre la compensazione delle spese di lite può essere disposta soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate.
Peraltro, nel caso in specie, era stata fornita una motivazione vuota e meramente apodittica e quindi senza l’elencazione delle gravi ragioni. Era quindi illegittimo compensare le spese.
Salvatore Torchia