La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6363 del 2020, ha stabilito che, in caso di irreperibilità relativa del contribuente destinatario di una notificazione a mezzo posta di un atto fiscale, la prova del perfezionamento della notifica deve avvenire attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. Cad).
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Si tratta di una decisione che segue un diverso orientamento in tema di notifica degli atti tributari ai contribuenti provvisoriamente irreperibili che ricalca l’ordinanza n. 5077 del 2019.
In precedenza, con l’ordinanza n. 2638 del 2019, le notifiche a mezzo posta a un contribuente temporaneamente irreperibile , si perfezionavano trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata semplice contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, senza
dover provare l’effettiva ricezione della comunicazione stessa.
l’ordinanza che stiamo commentando,invece, è avallata da molte commissioni di merito e pretende l’avviso di ricevimento per il vaglio di regolarità della notifica.
Ciò perchè dal predetto avviso potrebbe risultare che i destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o per altre ragioni che comunque rilevano che l’atto non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e chec dunque l’effetto legale tipico non si è prodotto.
E ‘ inoltre da notare che la sezione tributaria della cassazione, con ordinanza n. 21714 del 2020 depositata il giorno 8 ottobre u.s., ha rimesso gli atti al primo presidente della corte per la valutazione dell’opportunit
dell’ assegnazione del ricorso alle S.S.UU.per la risoluzione del contrasto di giudicato esistente nell’ambito delle sezioni semplici

Salvatore Torchia

Scarica Cass. Civ. Ordinanza n. 6363 del 2020

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