La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24294 del 2020, ha stabilito che le agevolazioni per Imu ed Ici spettano solo al nucleo familiare inteso come marito, moglie e figli che vivano contestualmente nella casa familiare. Tuttavia, in caso di effettiva separazione, anche di fatto, dei coniugi, l’agevolazione spetta a ognuno di essi.
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La Cassazione ha colto l’occasione per affermare che la limitazione ad un’unica agevolazione serve ad impedire ripartizioni fittizie del nucleo familiare, attuate solo per raddoppiare illegittimamente i benefici.
Non è raro infatti il caso in cui l’abitazione appartenga ad uno solo dei coniugi e, acquistando un’altra casa, l’altro coniuge vi trasferisca la residenza per godere della riduzione dell’imposta di registro.
Pertanto occorre distinguere l’ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto per la frattura del rapporto di convivenza. Nel primo caso, infatti, il nucleo familiare resta unico ed unica potrà essere anche l’abitazione principale a esso riferibile. Ne consegue che il contribuente, il quale abbia la residenza in un immobile di cui sia proprietario, non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari. Non si realizza infatti in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare voluto dalla legge. Ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazione principale.
Nel secondo caso, invece, la separazione di fatto comporta una disgregazione del nucleo familiare e quindi l’abitazione principale non potrà essere identificata con la casa coniugale.
La dimostrazione della separazione di fatto potrà essere fornita anche con le dichiarazioni di terzi che non vanno equiparate alla prova testimoniale non ammessa nel rito tributario.
La stessa Corte infatti ha precisato che il divieto di prova per testi non pregiudica di provare l’assunto con una dichiarazione sostitutiva resa in sede extraprocessuale.
C’è però da precisare che l’attuale normativa Imu, all’articolo 13 comma 2 del dl n.201 del 2011, prevede una sola agevolazione solo nell’ipotesi in cui la residenza dei coniugi sia stabilita in due diversi immobili siti nello stesso Comune.
Di conseguenza l’esame congiunto della giurisprudenza e della norma di riferimento porta a concludere che, provando l’utilizzo di altro immobile per motivi di lavoro o di studio, le agevolazioni potrebbero riguardare anche due immobili siti però in comuni differenti.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica la sentenza: Cass. Civ. Sent. n. 24294 del 3.11.2020