Il Tribunale di Catania, nella persona del Presidente Dott. Francesco Mannino, e del Presidente della Prima Sezione civile del Tribunale di Catania nella persona del Dott. Massimo Escher, e l’Ordine degli Avvocati di Catania, nella persona del Presidente del Consiglio dell’Ordine, Avv. Rosario Pizzino, sentite le Associazioni specialistiche di diritto di famiglia;

premesso:

Che l’art. 23 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (in tema di “Disposizioni per l’esercizio dell’attivita giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”), prevede che il Giudice puo disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all’articolo 221, comma 4,del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 per il periodo dal 29 Ottobre 2020;

Che tale previsione normativa esplica la propria efficacia fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza sanitaria fissato, attualmente, dall’art. 1 D.L. n. 19/2020, al 31 gennaio 2021;

Che tale modalità di trattazione dell’udienza potrà svolgersi solo se tutte le parti chiamate a partecipare vi rinuncino espressamente, con comunicazione depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, con la quale le parti personalmente dichiarano “di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciarvi alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare”;

Che le parti, che intendano sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia, non hanno autonomo accesso al fascicolo telematico, e che questa, pertanto, dovrà essere depositata dai loro Avvocati;

Che ai fini della corretta partecipazione all’udienza presidenziale, gli Avvocati, almeno 5 giormi prima, devono provvedere ad un ulteriore invio per il deposito delle note scritte ai sensi dell’art. 221, del D.L. n. 34/2020, come convertito nella L. n. 77/2020;

Che nelle more, successivamente alla pubblicazione del D.L n. 137 del 2020, il Presidente ed i giudici della Prima sezione civile hanno adottato decreti con i quali hanno già disposto la sostituzione delle udienze presidenziali in presenza con la procedura cartolare di cui all’art. 23 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020;

Tutto ciò premesso:

al fine di evitare agli Avvocati e agli Uffici Giudiziari l’onere di molteplici invii, ossia il deposito della dichiarazione di rinuncia corredata dalle dichiarazioni accessorie nei quindici giorni prima dell’udienza e il successivo deposito delle note scritte nei 5 giorni prima dell’udienza, oltre alla richiesta di liquidazione dei compensi in caso di Patrocinio a Spese dello Stato;

anche al fine di rendere più celere la procedura di liquidazione delle somme liquidate per ii Patrocinio a Spese dello Stato;

I sottoscrittori, impregiudicati i citati provvedimenti di fissazione delle udienze cartolari nelle more adottati,
convengono quanto segue:

I difensori delle parti, qualora volessero accedere alla modalità cartolare in premessa richiamata, dovranno almeno quindici giorni prima della udienza, depositare nel fascicolo telematico, selezionando la voce “istanza generica”, una nota di rinuncia all’udienza in presenza e di adesione alla trattazione cartolare ex art. 23 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, allegando:
-le dichiarazioni, sottoscritte delle parti, elencate nell’art. 23 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020;
-le note scritte ex art. 221 D.L. n. 34/2020;
-l’eventuale richiesta di liquidazione degli onorari dovuti per il Patrocinio a Spese dello Stato.

Il deposito telematico della nota di rinuncia sopra indicata, con le allegate dichiarazioni delle parti, comporterà l’esonero dal deposito di ulteriori note di udienza;
La rinuncia, di cui si allega al presente protocollo in via esemplificativa un modello, nel caso in cui i ricorrenti siano assistiti ciascuno da un proprio difensore, potrà essere redatta e sottoscritta o congiuntamente in duplice originale, o separatamente con obbligo di scambio, tra i procuratori, di ciascuna dichiarazione raccolta, a mezzo pec; a seconda del caso, ciascun avvocato depositerà o la copia originale in suo possesso, firmata da entrambe le parti, o la copia firmata dal proprio assistito unitamente alla copia firmata dall’altra parte, inviatagli dal Collega;
In assenza della nota di rinuncia, completa delle dichiarazioni accessorie, l’udienza verrà regolarmente trattata in presenza nel giorno indicato nel decreto di fissazione di udienza e secondo le indicazioni orarie che verranno comunicate.

Sottoscritto in Catania, nel Palazzo di Giustizia, il giorno 25 Novembre 2020.

Il Presidente del Tribunale di Catania
Il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania

Scarica il protocollo in formato pdf: Protocollo d’intesa del 25.11.2020 tra il Tribunale di Catania ed il C.O.A. di Catania

Scarica il modello allegato al protocollo in formato pdf: Modello allegato al protocollo per esprimere la dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale ex art. 23 D.L. n. 137 del 2020

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