La Cassazione, con ordinanza n. 16903 del 2020, ha stabilito che la notifica di un atto di accertamento o di una cartella di pagamento eseguita nei confronti di una società, già cancellata dal registro delle imprese, deve considerarsi inesistente.
Di conseguenza l’eventuale ricorso presentato dall’ex liquidatore deve essere dichiarato improcedibile stante il difetto di capacità processuale del proponente.
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In pratica la Suprema Corte ha ribadito come, ai sensi dell’art. 2495 del C.C. modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 entrato i vigore il primo gennaio 2004, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese comporta l’estinzione della stessa, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.
Inoltre se la società sia stata cancellata prima della notifica di un atto è venuta meno anche la legittimazione ad essere rappresentata dall’ex liquidatore .
Ne deriva che, in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese con la conseguente estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento o atto equipollente e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della capacità processuale di chi ha presentato l’eventuale ricorso ed il difetto di legittimazione a rappresentare la società da parte dell’ex liquidatore.
In definitiva si tratta di un vizio insanabile del processo che può essere rilevato in ogni grado ed anche d’ufficio.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in pdf:Cass. Civ. Ordinanza n. 16903 del 2020