La Cassazione, con ordinanza n. 25244 del 2020, ha osservato che l’ente comunale, nel riscuotere la Tari su aree scoperte attribuite al contribuente, non può applicarvi una tariffa analoga a quella prevista per le aeree coperte, deducendone una assimilabilità di esse a locali magazzino o deposito, ma deve verificare quale sia il coefficiente applicabile in base alle caratteristiche fattuali e all’idoneità dell’immobile a produrre rifiuti.
————————————————-
Il Comune di Caserta aveva tassato un’area di 3000 mq. applicando la tariffa propria della categoria A/4 che la società proprietaria contestava sostenendo che era riferibile unicamente ad autorimesse, depositi, magazzini e garage e non ad area scoperta come quella posseduta.
In entrambi i gradi di merito la società soccombeva avendo i giudici ritenuto che anche le aere scoperte potessero essere ricomprese sotto quella tariffa ,potendo ben avere la medesima destinazione di rimesse e garage ,ed essendo analogamente suscettibili di produrre rifiuti solidi.
La Cassazione invece è stata di diverso avviso ed ha accolto il ricorso.
Ha infatti riconosciuto che il Comune ha un potere tecnico discrezionale nell’individuare le aree tassabili e nell’applicarvi la tariffa più coerente con la natura del bene e la sua attitudine a produrre rifiuti. Tuttavia tale discrezionalità deve tenere conto della peculiarità propria di ogni fattispecie nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessarietà ed adeguatezza.
Nel caso in specie l’area scoperta, pur se adibita a parcheggio, non poteva essere semplicisticamente equiparata ad un’area coperta quale magazzino o rimessa applicandovi la medesima tariffa, pur se idonea a produrre rifiuti.
L’Ente infatti non si era rifatto ad alcuna stima realistica con la quale poter ponderare la capacità media di produzione dei rifiuti.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR campana per un nuovo esame nel merito.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica il file pdf dell’Ordinanza: Cass. Civ. Sez. 6, Ordinanza n. 25244 del 2020

Add Your Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.