Con ordinanza n. 1187 del 2021 la Cassazione ha affermato che l’Amministrazione Finanziaria non può legittimamente invocare l’approssimarsi dei termini di prescrizione o di decadenza quale ragione di urgenza giustificativa dell’emissione anticipata dell’atto impositivo.
Infatti, tale circostanza, attinente alla sola sfera dell’azione accertativa del fisco, non concretizza affatto una ipotesi di indifferibilità e urgenza all’emanazione dell’atto .
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La Suprema Corte ha in pratica riaffermato il principio secondo il quale la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa del Fisco, per il relativo periodo di imposta, non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile.
Spetta invece all’Ufficio dimostrare l’insorgere di ulteriori fatti concreti e precisi, allo stesso non imputabili, che rendano urgente e quindi giustificato il suo attivarsi anzitempo e cioè prima dello spirare dei 60 giorni dal rilascio del processo verbale ex art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 1187 del 2021