La Cassazione, con ordinanza n.3099 del 2021, ha stabilito che, ai fini Irap, l’esercizio professionale di due studi, in cui viene esercitata l’attività professionale, non costituisce indice rappresentativo di autonoma organizzazione, ma solo un migliore e più comodo esercizio dell’attività professionale autonoma.
—————————————————————————-
La Suprema Corte si è occupata del ricorso di un medico pediatra convenzionato che, avendo chiesto il rimborso del pagamento dell’Irap che aveva effettuato negli anni 2004-2008, aveva ottenuto dall’Agenzia Entrate il silenzio rifiuto.
La CTP di Frosinone aveva disposto il rimborso mentre la CTR di Latina riformava la sentenza di appello ritenendo la sussistenza dell’autonomia organizzativa stante che l’esercizio dell’attività professionale veniva effettuata in due sedi diverse.
La Cassazione è stata di parere contrario ed ha accolto l’originario ricorso del contribuente stabilendo che l’esercizio dell’attività professionale, in due distinte sedi, non costituisce indice rappresentativo di autonoma organizzazione ma solo uno strumento per il migliore (e più comodo per i pazienti) esercizio dell’attività professionale autonoma.
La Corte ha aggiunto che, per uno studio medico, non costituisce il presupposto dell’autonoma organizzazione nemmeno l’avvalersi di un infermiere generico, assunto part time ,il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo o di una segretaria. Si tratta, infatti, di figure collaborative che, anche per i tempi e le modalità di impiego, non sono idonee ad accrescere le potenzialità professionale del medico.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica il provvedimento in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 3099 del 2021