La Corte di Cassazione, con ordinanza n.4778 del 2021, ha stabilito che è illegittimo l’atto impositivo la cui formazione e sottoscrizione, da parte del dirigente dell’Ufficio finanziario, sia avvenuta prima dei 60 giorni. L’illegittimità sussiste anche se l’atto sia stato notificato oltre tale termine di scadenza.
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I supremi giudici hanno affermato che ,al momento della sottoscrizione, l’atto è stato emanato in modo illegittimo non essendo stato rispettato il termine concesso, dall’art. 12 comma sette legge n.212 del 2000, al contribuente per fare valere le sue ragioni.
Infatti la suddetta legge, che è poi il cosiddetto Statuto del contribuente, dice che è diritto del contribuente, sottoposto a verifica fiscale, presentare all’ufficio, entro il termine di 60 giorni, osservazioni e richieste che dovranno essere valutate dallo stesso ufficio impositore prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
Di conseguenza l’accertamento non può essere emesso prima della scadenza del suddetto termine tranne per situazioni di particolare e motivata urgenza.
In altre parole anche se la notifica avviene oltre il suddetto termine non può sanare l’atto perché la stessa è una mera condizione di efficacia di un atto amministrativo ormai perfetto e quindi già emanato al momento della sottoscrizione del dirigente. In definitiva la Cassazione ha contestato quanto aveva sostenuto l’Ufficio nel senso che l’avviso di accertamento non spiega effetti nei confronti del contribuente, e rimane nella sfera dell’amministrazione, fino a quando non sia notificato.
Hanno infatti chiarito che l’atto è illegittimo al momento della sua emissione a nulla valendo la successiva notifica.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 4778 del 2021

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