La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1453 del 2021, ha dichiarato come il contribuente, che ha impugnato l’estratto di ruolo principalmente per lamentare i vizi di notifica degli atti in esso contenuti, può anche eccepire in tale sede l’intervenuta decadenza o la maturata prescrizione delle pretese erariali contenute nelle cartelle sottese a quel ruolo.
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La Cassazione, con la decisione suindicata, ha cassato la sentenza emessa dalla CTR della Campania, con rinvio alla stessa, perché il Collegio si era limitato ad annullare le cartelle di pagamento, sottese ai ruoli impugnati, per questioni riguardanti la notifica delle stesse senza però procedere anche al vaglio sull’eccezione di prescrizione che pure la contribuente aveva sollevato.
L’ordinanza è oltremodo interessante in quanto la Corte ha ribadito che è legittimo per il contribuente impugnare l’estratto di ruolo per eccepire l’irritualità della notificazione unicamente al fine di eccepire la decadenza della pubblica amministrazione dalla possibilità di esercitare la sua pretesa tributaria, o la prescrizione dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione dell’atto.
E’ infatti a tali fini che il contribuente ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che appunto si ripercuote, di per sé, in vizio dell’avviso di accertamento.
Peraltro questo principio era stato già chiarito con la decisione n. 10079 del 2017.
In buona sostanza la Suprema Corte ha nuovamente ammesso l’impugnazione dell’estratto di ruolo, che tante sezioni di commissioni provinciali, anche di Catania, ritengono inammissibile o che comunque rigettano per mancanza di interesse, con cui eccepire il vizio di notifica dei relativi atti sottesi. Questo perché è interesse del contribuente contestare la notifica poiché, l’eventuale accertato vizio di essa, si riverbera sull’atto relativo e dà allora spazio all’ulteriore vaglio del decorso dei termini di prescrizione o di decadenza.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza: Cass. Civ. Ord. n. 1453 del 2021