La sezione tributaria della Cassazione, con l’ordinanza n. 7158 del 2021, ha stabilito che non è sufficiente, ad integrare la motivazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, la semplice comparazione con altre compravendite similari.
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E’ noto che l’Agenzia Entrate, quando viene sottoposto a registrazione un atto di compravendita di un terreno edificabile, provvede spesso alla rettifica del valore dichiarato nell’atto. Per giustificare l’aumento di valore fa riferimento ad altre cessioni di terreni similari.
Orbene la Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che non è sufficiente il semplice richiamo ma è necessario allegare, all’atto di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, quello similare richiamato o, almeno, la trascrizione del suo contenuto essenziale.
A tal proposito la Suprema Corte ha ricordato che è lo stesso art. 52 comma 2bis del DPR n.131 del 1986 a stabilire che l’atto di rettifica debba indicare, a pena di nullità, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato; aggiungendosi che se la motivazione fa riferimento a un altro atto, non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Tutto ciò sia per garantire il concreto esercizio di difesa del contribuente sia per consentire ai giudici interpellati un adeguato vaglio degli elementi in base ai quali il valore della cessione sia stato rideterminato.
Nel caso in specie, invece, l’Ufficio non solo non aveva allegato, nella rettifica notificata al contribuente, copia dell’atto richiamato ma nemmeno ne aveva riportato il contenuto essenziale dello stesso e cioè le caratteristiche del terreno preso a paragone, il luogo specifico dove era situato e quant’altro. In pratica tutte quelle notizie tali da consentire al contribuente ed al giudice di controllare se effettivamente esistevano le ragioni della rivalutazione operata col provvedimento impugnato.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 7158 del 2021