Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, ha affermato che per il perfezionamento della notifica di un atto tributario a mezzo del servizio postale, con la procedura prevista per gli atti giudiziari, in caso di rifiuto o d’inidoneità delle persone a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario, la prova dell’avvenuta notifica può essere fornita esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale viene comunicato il deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Pertanto non basta la prova dell’invio della raccomandata.
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Si tratta del tanto atteso principio che tende a risolvere la dibattuta questione sugli adempimenti che il Fisco deve porre in essere per dimostrare il perfezionamento della notifica degli atti impositivi.
Questo principio è applicabile alle notifiche a mezzo posta di tutti gli atti giudiziari. Quindi non solo tributari ma anche amministrativi e processuali.
Per le S.U. quindi, in tema di notifica di un atto impositivo oppure processuale, tramite il servizio postale secondo quanto previsto dalla legge n. 890 del 1982, nel caso in cui l’atto notificando non venga consegnato per qualsiasi motivo al destinatario ,anche per assenza di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, cioè il cosiddetto Cad, non essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Nel caso in specie si trattava di un giudizio tributario nel quale l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito la prova suddetta. Di conseguenza è stata invalidata la notificazione degli avvisi di accertamento prodromica alla cartella esattoriale impugnata. Per tale effetto la Cassazione ha invalidato anche tale atto della riscossione.
Nel contempo però va ricordato che tutti gli Enti impositori possono notificare ai contribuenti gli atti tributari direttamente a mezzo posta ordinaria.
E’ noto che queste notifiche sono soggette a regole meno rigide rispetto al procedimento imposto per gli atti giudiziari per i quali è necessaria la cosiddetta busta verde di cui alla legge n. 890 del 1982.
Va pertanto chiarito e ricordato che, nelle ipotesi di utilizzo del servizio postale ordinario, non è richiesta la relata di notifica, ma è sufficiente fornire la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario.
Anche questo principio è stato confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 16997 del 2020 . E’ stato infatti chiarito che non è obbligatorio avvalersi del procedimento di notifica imposto per gli atti giudiziari. Inoltre è stato precisato che non deve essere redatta alcuna relata di notifica, o annotazione specifica sull’ avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico.
A supporto di questa tesi viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2018 secondo la quale può supplire alla mancanza della relata l’invio dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica ,fornisce la prova dell’avvenuta consegna.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la sentenza in pdf: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 10012 del 2021

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