La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9784 del 2021, ha precisato come la preclusione probatoria, prevista dall’art. 32 comma 4 del Dpr 600/73, che non consente al contribuente, anche in sede contenziosa, di avvalersi della documentazione non esibita quando l’Ufficio ne abbia fatto richiesta in sede precontenziosa, non si applica se l’invito a produrla sia stato fatto dalla Guardia di Finanza.
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La Cassazione ha ritenuto infondata la censura, fatta dall’Agenzia Entrate, avverso la pronuncia della CTR ,che aveva confermato quella di primo grado.
I giudici del merito, infatti, avevano operato ad una società un notevole abbattimento dell’imponibile ,ridotto da 145mila euro a 15mila euro, alla luce della documentazione dalla quale si evincevano i notevoli costi sostenuti.
L’Ufficio ,in pratica, contestava che le Commissioni provinciale e regionale avessero erroneamente ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente non applicando la preclusione probatoria .
I giudici di legittimità invece hanno ricordato che, nel caso in specie, la documentazione era stata richiesta dalla Guardia di finanza e non direttamente dall’Ufficio.
Pertanto la suddetta preclusione probatoria, che nemmeno necessita di eccezione di parte essendo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non opera quando il tentativo di interlocuzione sia avvenuto a iniziativa della Guardia di Finanza nell’esercizio dei propri poteri investigativi previsti dall’art. 33 del Dpr n. 600 del 1973.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Sez. 6, Ordinanza n. 9784 del 2021