La Cassazione, con ordinanza n. 5607 del 2021 ha affermato che nel processo tributario, la circostanza che il fascicolo di primo grado viene automaticamente a confluire nel giudizio di appello, consente anche ai documenti di parte ricorrente, depositati irritualmente in primo grado, di essere vagliati dal giudice di secondo grado ai fini della decisione.
————————————————————————–
il contribuente aveva visto il suo ricorso rigettato perchè la documentazione prodotta era inutilizzabile in quanto prodotta tardivamente.
Anche in appello il ricorso veniva rigettato ma la Cassazione, censurava la sentenza in quanto la CTR, nel confermare l’accertamento eseguito, non aveva valutato le ragioni dedotte a fondamento dello scostamento tra i redditi dichiarati e quelli derivanti dallo studio di settore, nonostante la documentazione prodotta in primo grado, dichiarata tardiva e quindi inutilizzabile.
La Cassazione ha sostenuto infatti come quella documentazione, pur se in precedenza era stata considerata tardiva, non lo era più in appello.
Ciò alla luce del comma 2 dell’art. 58 del D.lgs. n. 546 del 1992 che consente la produzione di nuovi documenti in grado di appello senza richiedere che la mancata produzione nel precedente grado del giudizio sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, purchè essa avvenga ,ai sensi dellart.32 dello stesso decreto, entro 20 giorni liberi antecedenti l’udienza.
In pratica la Cassazione ha accolto il ricorso perchè la CTR si era limitata a confermare la sentenza di primo grado senza considerare che i nuovi documenti si dovevano considerare depositati tempestivamente nel secondo grado e comunque già in esso confluiti.
I giudici di secondo grado, pertanto, avevano violato il diritto del contribuente alla prova contraria, in sede contenziosa, verso le risultanze dello studio di settore adottato.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 5607 del 2021

Add Your Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.