La Cassazione, con Ordinanza n. 14147 del 24 maggio 2021, ha ribadito l’orientamento in base al quale non esiste alcun obbligo, in capo ai soci, se la società di persone definisce la propria posizione con il fisco.
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E’ noto che l’Agenzia Entrate, quando esegue un accertamento nei confronti di una società di persone, estende lo stesso nei confronti dei soci.
Orbene la Suprema Corte, con questa decisione, chiarisce che i diversi accertamenti conservano la propria autonomia.
Di conseguenza se la società definisce la lite col fisco detta definizione è vincolante solo per la stessa, in quanto l’opzione esercitata dalla società non esplica effetti sui soci.
Nel caso specifico l’Ufficio aveva notificato distinti avvisi di accertamento e precisamente: il primo nei confronti di una società di persone, che recava la rettifica della dichiarazione ai fini Irap ed Iva; gli altri, nei confronti dei singoli soci della stessa, a titolo di Irpef.
Sia la società che i soci avevano impugnato gli avvisi di accertamento e i soci si erano limitati a fare proprie le doglianze esposte, nel suo ricorso, dalla società, senza nulla aggiungere.
Tutti i ricorsi venivano rigettati e la Sentenza veniva impugnata, con un unico ricorso, da parte di tutti i contribuenti coinvolti.
Tuttavia la società decideva di utilizzare lo strumento della definizione delle lite fiscali pendenti, previsto dall’art. 39, comma 12, del D.L. n.98 del 2011.
Di conseguenza la C.T.R. adita dichiarava estinto il giudizio, quanto al rapporto processuale con la società, e rigettava per il resto il gravame.
Infatti riteneva che la definizione della lite pendente e la conseguente estinzione del giudizio rendeva definitivo l’accertamento sia nei confronti della società che dei soci.
Di diverso avviso è stata invece la Cassazione che, come detto, ha ribadito l’autonomia dell’accertamento nei confronti della società rispetto a quello dei soci. Autonomia che invece non si verifica nell’accertamento con adesione che, anche se fatto ad istanza della società, costituisce titolo per effettuare un accertamento nei confronti dei soci in ordine al maggior reddito di partecipazione.
Peraltro, è evidente la diversità della situazione. Infatti, nell’accertamento con adesione, la società accetta espressamente la rideterminazione del reddito con la conseguenza che questo deve essere riconosciuto, pro quota, anche ai soci.
Nella definizione della lite, invece, nulla di ciò accade perché il contribuente, semplicemente, abbandona la lite che di fatto, nel giudicato, resta indefinito non potendosi dunque farsi derivare effetti nei confronti di terzi.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza della Cassazione in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 14147 del 2021