La Cassazione, con ordinanza del 22 ottobre n. 29666/2021, ha dichiarato che l’Ufficio non può rideterminare il valore di un terreno compravenduto, pretendendo maggiori imposte sui redditi da plusvalenza, adducendo un valore che si discosta da quello indicato dal contribuente con apposita perizia, dalla quale nemmeno l’Agenzia può prescindere laddove la parte abbia agito ex art. 7 della legge n.448 del 2001.

——————————————————

La Suprema Corte è stata costretta a confermare la decisione della CTR e ad esprimere detto principio stante che l’Agenzia Entrate, come spesso accade,non ha inteso condividere quanto affermato in appello,r nel senso che l’amministrazione finanziaria non avrebbe dovuto prescindere dal valore del terreno indicato nella perizia.

In sintesi la controversia aveva avuto inizio da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava, ai sensi dell’art. 67 del Tuir, maggiori imposte dirette a fronte di supposte plusvalenze realizzate dalla vendita di un terreno edificabile.

Il maggior reddito imponibile, accertato dall’ufficio, derivava da un valore della transazione, assunto dall’ufficio, senza considerare che la parte avesse autonomamente provveduto a rideterminarlo con apposita perizia giurata. Il tutto come previsto dall’art. 7 della legge n. 44 del 2001. La stessa infatti prevede che, ai fini della determinazione di tali plusvalenze, “puo’ essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima ed a condizione che il predetto valore sia stato assoggettato ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.

Orbene, pur avendo così agito, l’operato della contribuente non veniva considerato corretto dall’agenzia, che non si accontentava nemmeno dei due gradi di merito, favorevoli alla parte, ma ricorreva, come detto, in Cassazione.

Dimostrando così di sconoscere la normativa in vigore. Oltre ad aumentare inutilmente il già insopportabile carico che hanno i giudici di legittimità.

Avv.Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza n, 29666 del 2021

Add Your Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.