Estratto dell’articolo pubblicato sul sito Altalex al seguente link: https://www.altalex.com/documents/news/2022/02/18/la-firma-digitale-nell-offerta-telematica
Negli ultimi anni sempre più persone si sono avvicinate al mondo delle aste giudiziarie per acquistare beni immobili, grazie anche allo sviluppo di applicazioni e siti internet che consentono a chiunque di prendere informazioni in maniera rapida ed anonima.
Più complicato rimane, invece, il meccanismo di partecipazione all’incanto, sebbene il legislatore abbia affiancato al classico sistema di partecipazione analogica – tramite la presentazione dell’offerta cartacea – la possibilità di partecipare anche tramite offerta telematica, grazie alla creazione del portale delle vendite pubbliche.
L’art.161 ter delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile, nel disciplinare le vendite con modalità telematiche nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche, rinvia alle regole tecnico-operative che devono essere stabilite dal Ministero della giustizia sulla scorta dell’evoluzione scientifica e tecnologica.
Ad oggi, le specifiche tecniche per la partecipazione sono previste dal Decreto del Ministro della Giustizia del 26 febbraio 2015, n.32.
Dalle citate disposizioni si deduce che nel caso di vendita senza incanto, al di fuori della fattispecie di più offerenti – quando quindi è necessario rilasciare una procura al co-offerente – e della partecipazione di un procuratore legale per persona da nominare, per come disciplinata dal combinato disposto degli artt. 571 e 579 c.p.c., non può essere considerata valida un’offerta sottoscritta digitalmente da un soggetto terzo rispetto all’offerente.
Tutt’al più sarà valida l’offerta trasmessa utilizzando la pec di un terzo soggetto, ma a condizione che l’offerta sia firmata digitalmente dall’offerente.
Tale sistema, difatti, va a ricalcare quello dell’offerta cartacea, ove la busta può essere presentata anche da un soggetto terzo rispetto all’offerente.
Anche prendendo in esame le specifiche tecniche previste dall’art. 26 del Decreto del Ministero della Giustizia n.32/2015, si ricava che viene definito quale “presentatore” colui che “compila ed eventualmente firma l’offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente”, e che per titolo si intende il “titolo in base al quale il Presentatore presenta l’offerta per conto dell’offerente (a titolo personale, in qualità di legale rappresentante, per persona da nominare (solo avvocati), Procuratore speciale, tutore legale, ALTRO)”.
Ancorché la normativa preveda che il presentatore (colui che invia l’email dell’offerta tramite pec) non debba necessariamente coincidere con l’offerente, alcuni Tribunali (tra cui quelli di Palermo e Torino) hanno ritenuto di indicare espressamente nel proprio avviso di vendita che il presentatore debba, a pena d’invalidità dell’offerta, coincidere con l’offerente.
Ciò, probabilmente, è dovuto al fatto che in realtà il sistema informatico predisposto dal Ministero (quanto meno tramite la piattaforma astetelematiche.it utilizzata dal Tribunale di Catania) non fornisce al Giudice – o al delegato alla vendita – la possibilità di accertare se l’offerta sia stata realmente sottoscritta digitalmente, né tanto meno se il certificato di firma digitale sia in corso di validità ed appartenga effettivamente all’offerente.
Di fatto, dunque, chiunque sia in possesso di una casella pec potrà inviare l’offerta tramite il sistema del portale delle vendite pubbliche, anche se privo di firma digitale, non essendovi alcun controllo da parte del sistema informatico in sede di invio.
Spetterà poi al Giudice (o al delegato) accertarsi dell’effettiva sottoscrizione digitale dell’offerta, chiedendo all’offerente, al momento dell’esame dell’offerta, l’invio del file p7m dal quale si potrà ricavare la data, l’ora e la validità della firma.
Ciò chiaramente non fornisce alcuna garanzia in merito all’effettiva trasmissione tramite la pec dell’offerta sottoscritta digitalmente, ma quanto meno consente di assicurare che il presentatore (colui che ha inviato la pec ed ha ricevuto i codici di accesso per partecipare agli eventuali rilanci) sia stato realmente autorizzato dall’offerente a presentare l’offerta, e/o che quest’ultima non debba essere dichiarata inammissibile per mancanza della firma.
Nel caso relativo alla decisione in esame, un avvocato aveva presentato l’offerta telematica per conto di una società, utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica per la trasmissione.
Sebbene nell’offerta risultasse correttamente che il presentatore fosse l’avvocato, e che l’offerente fosse la persona giuridica, il patrocinatore non era stato in grado di fornire al delegato alla vendita prova che l’offerta fosse stata firmata digitalmente dal legale rappresentante della società. Questo perché aveva in realtà provveduto in sede di invio a sottoscriverla digitalmente con la propria firma digitale.
Per tale motivo il professionista delegato dichiarava inammissibile l’offerta.
La società formulava reclamo avverso gli atti del professionista delegato, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., lamentando l’illegittimità della mancata ammissione dell’offerta, ritenendo che in assenza di specifica indicazione dell’avviso di vendita, il presentatore non coincidente con l’offerente, potesse sottoscrivere digitalmente l’offerta in nome e per conto dell’offerente, anche senza apposita procura notarile.
Sul punto si è pronunciato il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Catania, dott. Francesco Lentano che, con l’ordinanza emessa in data 27 gennaio 2022, ha confermato che “la trasmissione dell’offerta da parte di un presentatore, se avviene con la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica, non necessita di firma da parte dell’offerente. Se, in alternativa il presentatore utilizza la <> p.e.c., l’offerta deve essere firmata digitalmente. Nel caso di specie, l’offerta viene presentata dall’avvocato […] e ad essa non è allegata alcuna firma digitale dell’offerente […]” società.
Prosegue il Giudice dell’Esecuzione, “sono stati, in verità, allegati vari documenti (atto costitutivo e statuto della società, certificato camerale, documento di identità del legale rappresentante, documento di identità del presentatore, bonifico relativo alla cauzione), ma nessuna firma digitale della società, né altro atto, come una procura in atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
Conclude, pertanto, che “conseguentemente, non risultano rispettate le regole tecniche che consentono ad un soggetto, quale presentatore, di inoltrare l’offerta per conto di altro e diverso soggetto giuridico”.
Con tale pronunzia è stato confermato che nel caso di presentazione dell’offerta telematica da parte di un soggetto diverso dall’offerente, il file contenente l’offerta debba essere sempre firmato digitalmente dall’offerente, che deve essere titolare di un certificato di firma elettronica.
Purtroppo, non tutti sono in possesso di una firma elettronica e, pertanto, non essendo tuttora possibile acquistare una casella di posta elettronica certificata creata appositamente per l’invio, tramite il riconoscimento dell’offerente da parte della società che emette la casella, coloro che non hanno una firma digitale possono partecipare all’asta o tramite offerta cartacea o, telematicamente, per persona da nominare con l’assistenza di un avvocato.
Le persone fisiche e giuridiche che invece sono titolari di una firma digitale possono tranquillamente firmare il file e trasmetterlo anche tramite la casella pec di un terzo, salvo che l’avviso di vendita (lex specialis) non precluda tale possibilità, come già accade in numerosi Tribunali.
Sembrerebbe invece insuperabile (quanto meno con il gestore della vendita telematica utilizzato dal Tribunale di Catania) la falla del sistema che non permette al Giudice ed al delegato di accertarsi circa l’effettiva firma digitale dell’offerta, non essendo possibile aprire il file “offerta.zip.p7m”, trasmesso dal Ministero.
Per cui, chi compie le operazioni di vendita ha il compito di accertare tramite la chat del sistema se vi è effettivamente stata la sottoscrizione digitale.

Avv. Francesco Patané

Scarica l’Ordinanza del Tribunale di Catania in formato pdf: Trib. Catania Sez. 6 Ordinanza del 27.1.2022

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