La decisione della Corte si riferisce al ricorso, proposto dal Comune di Frosinone, avverso la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l’appello di un contribuente contro maggiori pretese Tarsu, oggetto di un avviso di accertamento per gli anni 2009-2010.

Con tale atto veniva infatti individuata una maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata dal contribuente.il quale ne aveva eccepito il difetto di motivazione e l’illegittima applicazioni di sanzioni nonché il mancato rispetto dei criteri previsti dall’art. 1 comma 340 della legge n. 311 del 2004. (Finanziaria 2005).

Il Comune quindi, ricorrendo in Cassazione, insisteva sulla adeguatezza della motivazione dell’avviso e sulla correttezza della procedura. Sosteneva che spettava al contribuente dimostrare,con apposita documentazione, i presupposti per eventuali riduzioni.

La Cassazione, pur ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento, ha però, nel merito, dato pregio al parametro catastale di cui alla procedura introdotta dalla legge finanziaria del 2005, invocata dal contribuente.

In buona sostanza, dal 1 gennaio 2005, i comuni, prima dell’ avviso di accertamento, erano tenuti a comunicare, a chi aveva dichiarato una superficie inferiore, la modifica d’ufficio effettuata.

Nel caso in specie,invece,benché la normativa fosse in vigore dal 2005,il Comune aveva emesso l’avviso ,con sanzioni ed interessi, senza avere inviato alcuna preventiva comunicazione delle modifiche apportate alla superficie dichiarata .

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 4245 del 2022

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