La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi perché l’Agenzia dell’Entrate, nonostante le numerose pronunce di merito circa l’applicabilità solo per il futuro delle disposizioni innovative introdotte dall’art. 3 bis del d.l. n.146 del 2021, che ha modificato l’art.12 del dpr n.602 del 1973, ne ha ritenuto la validità retroattiva.
Di conseguenza ha impugnato la decisione della CTR, favorevole al contribuente.
La Cassazione, come detto, ha rigettato il ricorso dell’Ufficio evidenziando che la norma innovativa, limitando la platea degli atti impugnabili, agisce sui “presupposti” del processo e non sul “governo” dello stesso processo, rendendo applicabile alla fattispecie il principio “tempus regit actum”.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 587 del 2022