La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 7441 dell’8.3.2022, ha accolto il ricorso del contribuente e, decidendo nel merito, ha ribadito una serie di principi di rilievo.
Anzitutto ha ricordato che la delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni, poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna. Infatti l’atto, firmato dal delegato, resta imputabile all’organo delegante. Di conseguenza, l’attuazione di detta delega di firma, può avvenire anche mediante ordini di servizio.
Nel caso specifico, di cui al ricorso, la mancanza agli atti della produzione della delega ha impedito la verifica della legittimità della sottoscrizione dell’atto da parte di chi non ha, istituzionalmente, la rappresentanza esterna dell’ Ufficio . Poichè la circostanza era stata eccepita dal contribuente, fino dal primo grado del giudizio, la Cassazione ha annullato l’accertamento senza rinvio ed ha condannato l’Agenzia Entrate alle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro quattromila,oltre spese ed Iva.
Avv. Salvatore Torchia
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