In buona sostanza la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 5574/2022, ha chiarito come, in sede di agevolazione prima casa, la forma prevale sulla sostanza.
Di conseguenza, per il trattamento agevolato, conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia.
In altre parole, l’immobile iscritto in catasto come “ufficio- studio”, quindi con attribuzione della relativa categoria A/10, è soggetto all’imposta. Pertanto, per poter godere dell’esenzione Imu è necessario che l’immobile, adibito a prima casa, sia iscritto in catasto nella categoria A/2.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. 5574 del 2022

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