La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 17408/2021, ha chiarito che le risultanze catastali sono decisive per gli immobili, non solo per ottenere le agevolazioni fiscali, ma anche per attestarne la titolarità.
Infatti, anzitutto ha sostenuto che l’abitazione principale deve essere costituita solo da un immobile. Di conseguenza, per avere diritto al beneficio fiscale su un appartamento che risulta dall’unione di due unità adiacenti, deve provvedere al loro accatastamento unitario.
Pertanto non conta che sia utilizzato come abitazione principale un immobile che sia il risultato dell’unione di due appartamenti contigui, però distintamente iscritti in catasto.
Ove non si provveda all’accatastamento unitario, una delle due unità, a scelta del contribuente, va considerata abitazione diversa da quella principale con il conseguente pagamento dell’Imu. Infatti, anche in questo caso, la forma prevale sulla sostanza.
Da notare che, con questa decisione, la Cassazione si è posta in contrasto con il principio affermato in precedenza. Ad esempio, con l’ordinanza n. 9078 del 2019, aveva ritenuto che l’esenzione per abiitazio principale non fisse limitata ad un solo immobile.
La Cassazione ha inoltre chiarito che il catasto è probante per accertare il soggetto titolare dell’immobile, obbligato al pagamento dell’imposta comunale.
Si tratta però di una presunzione legale che il contribuente può contestare con le risultanze dei registri immobiliari, tenuti dalla Conservatoria.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 17408 del 2021