Per la Suprema Corte il potere di autotutela, cosiddetta sostitutiva, in forza del quale l’amministrazione può annullare l’atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari, può essere esercitato in qualsiasi momento, anche durante il giudizio d’impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel cosiddetto principio di perennità della potestà amministrativa che, tuttavia, incontra i limiti del giudicato sul merito dell’impugnazione dell’atto, oltre che del decorso del termine di decadenza per l’attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente.
In sostanza, l’amministrazione può annullare d’ufficio, in tutto o in parte, un avviso di accertamento o un atto di riscossione. Per l’esercizio del potere di autotutela non è richiesta alcuna istanza del contribuente ed il potere non viene meno se la controversia pende innazi al giudice, né se sia intervenuta una pronuncia, né se l’atto sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Solo il giudicato sostanziale, cioè a dire la sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari che non abbia pronunciato solo su questioni di rito, impedisce l’emanazione del provvedimento di riesame.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 13332 del 2022