La vertenza trae origine da un’opposizione a cartella esattoriale di natura tributaria.
La contribuente ne chiedeva l’annullamento sostenendo di aver già pagato il quantum richiesto.
In appello la sentenza di primo grado,favorevole all’opponente, veniva riformata nel senso che quanto richiesto era dovuto, ma venivano ridotte di un terzo le sanzioni comminate.
Nel frattempo la contribuente veniva meno e gli eredi, nel riassumere la causa, sollevavano una serie di contestazioni e,tra queste, anche la doglianza fondata sulla illegittimità dell’applicazione delle sanzioni.
Infatti,fra l’altro, eccepivano che,in forza del dlgl n. 472 del 1997, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.
La Cassazione, analizzando i motivi del ricorso, accoglievano il punto sulle sanzioni in quanto all’articolo 8 del suddetto decreto legislativo si legge che ” L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
I Supremi giudici hanno colto l’occasione anche per fare una distinzione tra le sanzioni tributarie,che hanno una fisionomia più vicina a quelle penali, per il loro carattere di afflittivita’, e le sanzioni avente origine dai rapporti civilistici.
Queste ultime sono considerate aggiuntive, rispetto al rapporto obbligatorio, ed hanno una funzione deterrente per scoraggiare l’inadempimento. Di conseguenza si trasmettono agli eredi.
Di contro, stante il carattere di personalità della sanzione tributaria questa, con la morte del contribuente, non può essere trasmessa ad altri.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 25315 del 2022