Si tratta di una interessante decisione che tornerà utile, ai tanti colleghi amministratori di condomini, anche perché sono stati anche ribaditi chiarimenti in merito alla natura e alla funzione del verbale assembleare.
In sintesi la Suprema Corte ha affermato che i condomini, impossibilitati a prendere parte all’assemblea, possono conferire a terzi anche una delega parziale, ossia limitata ad alcuni punti posti all’ordine del giorno.
La Cassazione ha inoltre puntualizzato che solo il condomino delegante può impugnare la deliberazione assembleare, laddove il delegato abbia svolto il proprio mandato esorbitando dai poteri attribuitigli.
Questo perché, in base alle regole sul mandato, solo il delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, non anche agli altri condomini, estranei a tale rapporto.
Di conseguenza, in mancanza di impugnazione da parte del delegante, la delibera è perfettamente valida anche se la stessa sia stata adottata in forza del voto di un falso o infedele delegato. Ed anche se detto voto abbia inciso sulla regolare costituzione della riunione o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa, prescritta dalla legge o dal regolamento.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica Sentenza in pdf: Cass. Civ. Sent. n. 22958 del 2022