La questione decisa dalla Suprema Corte ha un respiro più ampio rispetto al caso di cui alla pronuncia.
In effetti si riferisce alle cosiddette notifiche pazze effettuate dal fisco che, alla casella istituzionale “protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it”, né ha, via via, aggiunte altre, tutte non presenti negli indirizzi ufficiali.
Poiché la normativa prevede che gli atti esattivi possono essere notificati solo per mezzo Pec presenti nei pubblici registri, ossia
“Indice Pa” tenuto da Agid e consultabile da chi è abilitato al processo civile telematico, ne discende che sono annullabili quelli notificati con altre Pec.
Infatti, l’art. 3 bis della legge n.53 del 1994 prevede espressamente che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.
Per completezza di informazione è da evidenziare che l’amministrazione, per porre argine ai numerosi annullamenti, ha deciso di aggiornare i propri indirizzi Pec.
È evidente però che la misura vale solo per il futuro. Pertanto, per tutti gli atti notificati prima del nuovo elenco, ben possono essere accolti gli eventuali ricorsi dei contribuenti.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 29458 del 2022

Add Your Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.