La Sentenza n. 32061 del 31.10.2022, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiude un contrasto giurisprudenziale, intervenendo su una questione di particolare importanza.
In effetti, la disciplina dettata dal codice di rito è ormai orientata a limitare la discrezionalità del giudice nel regolamentare le spese processuali. Tuttavia non era raro il caso in cui i giudici di merito compensavano, in tutto o in parte, le spese del giudizio sul presupposto che la domanda fosse stata accolta in minima parte o che l’appello esperito aveva avuto un esito molto limitato, riducendo, ad esempio, il credito azionato di un importo molto esiguo.
Orbene la Cassazione, a Sezione Unite, ha voluto circoscrivere la fattispecie di soccombenza reciproca, prospettando una regola di facile applicazione, che garantisce il pieno diritto alla tutela davanti al giudice e, nel contempo, evita incertezze operative.
In sostanza, condanna alle spese del giudizio anche se si tratta di una vittoria simbolica.
Infatti non era raro il caso che tante impugnazioni erano limitate alla liquidazione delle spese del giudizio, con buona pace del principio della ragionevole durata del processo.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 32061 del 2022