Per i giudici di legittimità (Ordinanza n. 30760 del 19 ottobre 2022), l’obbligo di pagare l’Imu sussiste nonostante la crisi di liquidità derivi dal ritardato pagamento dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, per le prestazioni eseguite.
Pertanto, non essendo l’omesso pagamento giustificato, non comporta l’annullamento delle sanzioni e degli interessi in quanto non ricorre l’esimente dello stato di forza maggiore come causa di esclusione della responsabilità.
In buona sostanza, secondo la Cassazione il ritardo, anche notevole, dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore che giustifica l’annullamento di sanzioni ed interessi. Infatti, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica e quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti.
Avv. Salvatore Torchia
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