Il socio contribuente aveva eccepito, dinanzi alla Suprema Corte, l’illegittimità della sentenza di secondo grado in quanto la C.T.R., in violazione dell’art.112 c.p.c., si era pronunciata sull’avviso di accertamento emesso nei confronti della S.n.c. in luogo di quello, consequenziale ad esso, emesso nei confronti del socio ed oggetto del ricorso introduttivo.
È infatti noto che l’Ufficio, in caso di recupero a tassazione di spese non deducibili o non di competenza relativi ad una S.n.c., notifica due avvisi di accertamento: uno nei confronti della società ed uno, ai fini IRPEF, nei confronti del socio in relazione al reddito di partecipazione.
Orbene la Cassazione con l’Ordinanza n. 30665 del 24 ottobre 2022 ha chiarito che la sentenza impugnata aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art.112 c.p.c., stante che i giudici del merito si erano pronunciati sull’avviso di accertamento presupposto, diretto alla società, anziché su quello emesso nei confronti del socio, ai fini IRPEF.
Di conseguenza ha accolto il ricorso e rinviato il giudizio ad altra sezione della C.T.R. lombarda, ora Corte di secondo grado.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza della Cassazione in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 30665 del 2022