I giudici di legittimità con l’Ordinanza n. 34813 del 25.11.222, hanno chiarito che gli immobili devono essere accorpati catastalmente in un unico immobile per poter avere diritto al beneficio fiscale.
E’ bene però chiarire come questa situazione non ha alcuna incidenza sulla pronuncia della Corte Costituzionale.
Infatti, come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.209 del 13 ottobre 2022, ha riconosciuto una doppia esenzione ai coniugi che hanno la residenza e la dimora abituale in due immobili diversi. Evidentemente uno di proprietà della moglie e uno del marito.
L’uso di fatto, dunque, di due immobili come abitazione principale non consente di fruire dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale per entrambi. La prima casa deve essere costituita solo da un immobile e non da due o più, di fatto messe tra di loro in comunicazione ma non unificate catastalmente.
In questo caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente all’imposizione, ciascuna per la propria rendita.
Il contribuente, però, può scegliere quale destinare ad abitazione principale e per questa avere l’esenzione prima casa.
Pertanto, l’unica possibilità per fruire dell’agevolazione è quella di procedere al loro accatastamento unitario.
È il caso di ricordare che, qualche anno addietro, la Cassazione si era espressa in senso contrario. Precisamente con l’ordinanza n.9078 del 2019.
AVV. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 34813 del 2022